Carta docente: malattia e congedo parentale non ne sospendono il diritto
La Carta docente spetta anche durante congedo parentale o malattia: lo stabiliscono diverse sentenze a tutela dei diritti dei docenti precari.


Una recente pronuncia del Tribunale di Grosseto (Sentenza n. 31/2025 del 29 gennaio 2025) ha riaffermato un principio fondamentale: il diritto alla Carta Docente non può essere sospeso nei periodi di congedo parentale o malattia, nemmeno per i docenti precari. In un contesto scolastico sempre più fondato sull’inclusione e la parità di trattamento, questa decisione ribadisce che la formazione del personale docente è un diritto/dovere universale, e non un beneficio condizionato dalla tipologia contrattuale o dalla presenza in servizio. Nel commentare questa sentenza, analizziamo i punti chiave che toccano i diritti dei docenti a tempo determinato e riportiamo altre significative decisioni giurisprudenziali che convergono su questo orientamento di equità e non discriminazione.
La carta docente spetta anche durante il congedo: un principio di parità sostanziale
Il Tribunale ha stabilito che la fruizione del congedo parentale o del congedo per malattia non può comportare la sospensione del diritto alla Carta del Docente. Il principio vale per i docenti di ruolo e, per estensione, deve valere anche per i docenti precari: “…Per il personale di ruolo, la fruizione del congedo parentale o del congedo per malattia non sospende il diritto alla fruizione del bonus in oggetto e pertanto il medesimo trattamento deve essere riconosciuto al docente precario…”. Negare tale diritto comporterebbe una doppia discriminazione: basata sulla natura temporanea del contratto e sul genere, in evidente violazione dell’art. 25 del D. Lgs. 198/2006 e dei principi costituzionali di uguaglianza.
La formazione non può dipendere dallo stato contrattuale
Nel lungo percorso argomentativo della sentenza, il giudice ha sottolineato l’assurdità di un sistema che garantisce la formazione professionale solo a una parte del personale docente: “…Si persevera malgrado ciò a avvalersi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra percentuale di personale docente, la quale è invece esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla…”. La Carta del Docente, dunque, non può essere legata alla stabilità dell’impiego, ma deve rappresentare uno strumento funzionale al diritto-dovere di aggiornamento professionale, valido per tutto il corpo insegnante, a tutela anche della qualità del servizio educativo.
Carta docente: l'esclusione dei precari é una lesione del diritto all’istruzione
Il Tribunale rileva inoltre che: “…La formazione e l’aggiornamento del docente devono avere uguale valore sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli a tempo determinato…”. Diversamente, si avrebbe un corpo docente “a due velocità”, con gravi ricadute sul diritto costituzionalmente garantito all’istruzione degli studenti, che rischierebbero di ricevere un insegnamento meno aggiornato solo perché fornito da personale precario.
Altri Tribunali rafforzano l’orientamento: malattia e maternità non giustificano l’esclusione
L’orientamento giurisprudenziale che tutela il diritto alla Carta del Docente anche durante periodi di assenza per motivi legittimi si rafforza con numerose altre pronunce, tra cui:
- Tribunale di Trani, Sez. Lav., n. 910 del 15/05/2023
- Tribunale di Ferrara, RG 177/2023
- Tribunale di Verona, RG 500/2024 e RG 1929/2023
Tutte affermano che la Carta del Docente è un diritto soggettivo pieno, e che l’assenza temporanea dal servizio per maternità o salute non ne può sospendere la fruizione, pena una grave violazione dei principi di parità, dignità e non discriminazione.