Carta Docente utilizzata per acquistare la TV: prof sospeso e perde il ricorso

Un insegnante usa la Carta Docente per una TV. Il Tribunale di Cosenza conferma la sospensione: "Uso improprio è grave".

11 novembre 2025 15:00
Carta Docente utilizzata per acquistare la TV: prof sospeso e perde il ricorso - Carta docente
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Un docente è stato sospeso per aver usato la Carta Docente per comprare una Smart TV. La sanzione disciplinare di quattro giorni è stata confermata dal Tribunale di Cosenza. L'insegnante ha tentato il ricorso, ma i giudici lo hanno respinto (Sentenza n.1709/2025), definendo l'uso improprio dei fondi un atto grave che mina la fiducia nelle risorse pubbliche per la formazione.

La sospensione per l'acquisto della Smart TV

La vicenda giudiziaria ha origine dall'acquisto di una Smart TV da parte di un insegnante di ruolo, il quale ha utilizzato i fondi destinati alla formazione professionale previsti dalla legge 107/2015, noti come "Carta Docente". Questo acquisto, palesemente non conforme alle finalità previste dalla normativa vigente, ha inevitabilmente attirato l'attenzione della Guardia di Finanza, che ha avviato un'indagine approfondita sull'utilizzo scorretto dei bonus statali. L'amministrazione scolastica, una volta ricevuti gli atti dell'indagine e accertata la condotta, ha deliberato una sanzione disciplinare. Il provvedimento ha inflitto al docente una sospensione di quattro giorni dall'insegnamento e la correlata decurtazione dello stipendio.

L'uso della Carta Docente e le tesi del ricorso

Di fronte al provvedimento, il docente ha impugnato la sanzione davanti al Tribunale di Cosenza, sollevando principalmente due eccezioni procedurali nel tentativo di annullare la sospensione. In primo luogo, il ricorrente ha sostenuto la tardività della contestazione disciplinare, invocando il presunto superamento del termine perentorio di trenta giorni stabilito dall'articolo 55-bis del d.lgs. 165/2001. In secondo luogo, l'insegnante ha tentato di applicare alla sua situazione la prescrizione quinquennale prevista dalla legge 689/1981. Questa normativa è però specifica per le sanzioni amministrative, e il docente cercava di usarla per invalidare l'azione dell'amministrazione.

La sentenza e la gravità dell'uso improprio

Il Tribunale di Cosenza (sentenza n.1709/2025) ha rigettato integralmente il ricorso, fornendo chiarimenti decisivi sull'interpretazione delle norme disciplinari scolastiche. Riguardo ai tempi, i giudici hanno precisato che il termine di trenta giorni per la contestazione decorre solo dal momento in cui l'ufficio competente acquisisce un quadro probatorio completo (richiamando la Corte di Cassazione). Inoltre, è stata respinta l'eccezione sulla prescrizione, distinguendo la natura delle sanzioni disciplinari (regolate dal codice civile) da quelle amministrative. La sanzione è stata giudicata proporzionata (articoli 492 e 494 del d.lgs. 297/1994), poiché l'uso improprio dei fondi pubblici mina la fiducia e causa un danno reputazionale all'intera categoria, con condanna finale del docente alle spese di lite.

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