Cedolino NoiPA: perché l'una tantum docenti è ridotta?
Cedolino di febbraio 2026: i motivi della riduzione sull'una tantum per i docenti e il calcolo delle trattenute previdenziali.
Con l'emissione del cedolino NoiPA di febbraio 2026, il personale scolastico ha notato una discrepanza negli importi accreditati. In particolare, l'una tantum docenti risulta inferiore rispetto alle attese iniziali legate al recente rinnovo contratto scuola. Analizziamo nel dettaglio le ragioni tecniche di questa differenza e come vengono calcolate le singole voci previdenziali in busta paga.
I motivi della riduzione sull'una tantum docenti
L'una tantum è un bonus straordinario stabilito durante le trattative per il rinnovo del contratto del settore istruzione. A differenza dei normali aumenti salariali o degli arretrati, che variano in base all'anzianità e alla posizione del singolo lavoratore, questo incentivo è fissato in misura uguale per tutti gli appartenenti alla stessa categoria professionale (docenti o personale ATA).
Sebbene l'importo lordo atteso per gli insegnanti fosse pari a 111,70 euro, la cifra effettivamente erogata si è fermata a 101,48 euro. Questa flessione non è un errore del sistema, ma il risultato della corretta applicazione degli oneri di legge.
Dettaglio delle trattenute previdenziali
La riduzione dell'importo accreditato deriva dall'applicazione delle trattenute previdenziali obbligatorie, che agiscono anche sui bonus soggetti a tassazione separata.
Ecco come si struttura il calcolo:
Importo lordo spettante: 111,70 euro.
Aliquota previdenziale: 9,15% (destinata al fondo pensione).
Trattenuta applicata: poco più di 10 euro.
Importo netto percepito: 101,48 euro.
Questi fondi non vanno persi, ma confluiscono direttamente nel montante contributivo del dipendente, incrementando la sua futura posizione pensionistica.
Nessuna decurtazione per il trattamento di fine rapporto
Un aspetto positivo per i lavoratori riguarda il calcolo del TFR (Trattamento di Fine Rapporto). Poiché l'una tantum rappresenta una componente accessoria e non una voce fissa e continuativa dello stipendio tabellare, non è soggetta alla trattenuta del 2,50% prevista per l'accantonamento del TFR.