Chiarimenti sull'aspettativa docenti: altre supplenze o per nuove esperienze lavorative
Normativa e procedure per chiedere la sospensione dall'insegnamento per dottorati, supplenze o nuove esperienze professionali.
Il quadro normativo sull'aspettativa docenti offre diverse opzioni per chi desidera intraprendere percorsi professionali alternativi o accademici. Esaminiamo le disposizioni degli articoli 18 e 47 del CCNL e le regole sul dottorato di ricerca, chiarendo impatti su stipendio e carriera.
L'aspettativa docenti per svolgere un lavoro diverso
Quando un insegnante di ruolo decide di misurarsi con una nuova sfida professionale al di fuori del contesto scolastico, il riferimento giuridico imprescindibile rimane l'art. 18 del CCNL scuola 2006/2009, norma tuttora vigente. Questa disposizione contrattuale regola la richiesta di aspettativa per motivi di lavoro, permettendo al docente di sospendere il servizio per un anno scolastico intero.
È fondamentale comprendere che questa tipologia di congedo comporta la totale sospensione degli emolumenti: si tratta infatti di un periodo senza assegni. Ma le conseguenze non si limitano all'aspetto retributivo. Dal punto di vista della carriera, questo lasso di tempo interrompe l'anzianità di servizio. In termini pratici, l'anno trascorso in aspettativa ex art. 18 non viene conteggiato ai fini della progressione economica (gli scatti di anzianità) né per il calcolo del trattamento pensionistico.
Un dettaglio tecnico che spesso sfugge ai meno esperti riguarda la mobilità e le graduatorie interne: se il periodo di non servizio supera i 6 mesi all'interno dello stesso anno scolastico, si perde la continuità del servizio, un fattore che può penalizzare sensibilmente il punteggio nelle graduatorie d'istituto per l'individuazione dei soprannumerari. La durata massima non può eccedere i 360 giorni.
Congedo per dottorato di ricerca: stipendio e obblighi
Diversa è la casistica per chi punta alla carriera accademica. Il congedo straordinario per dottorato di ricerca è disciplinato dalla Legge n. 476 del 13 agosto 1984 (art. 2), modificata nel 2011. In questo scenario, il dipendente pubblico viene collocato in congedo per la durata legale del corso.
Qui la discriminante economica è cruciale:
Con borsa di studio: il docente usufruisce della borsa universitaria e il congedo è senza assegni da parte della scuola.
Senza borsa di studio (o rinuncia): il docente in aspettativa mantiene il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza della scuola.
Attenzione però alla clausola di salvaguardia per l'amministrazione: se il docente, dopo aver conseguito il dottorato percependo lo stipendio scolastico, decide di dimettersi (cessazione volontaria) nei due anni successivi, è obbligato alla ripetizione degli importi corrisposti. In sostanza, dovrà restituire gli stipendi percepiti durante il dottorato. Va inoltre specificato che questo periodo è valido a tutti gli effetti per la progressione di carriera e il trattamento pensionistico, a differenza dell'aspettativa per altro lavoro.
Art. 47 CCNL 2019-21: accettare supplenze su altra classe di concorso
Una delle opportunità più sfruttate dai docenti di ruolo è la possibilità di accettare incarichi a tempo determinato, normata dal nuovo art. 47 del CCNL scuola 2019-2021 (che ha sostituito il vecchio art. 36). Questa norma permette di accettare una supplenza annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) in un diverso ordine di scuola o per una diversa classe di concorso.
Il meccanismo prevede che il docente di ruolo richieda un'aspettativa non retribuita mantenendo però la titolarità della propria sede per un triennio. Durante questo periodo, al docente si applica la disciplina normativa ed economica del personale precario (inclusa la gestione delle ferie).
Un aspetto di grande rilievo per la gestione della carriera riguarda il vincolo temporale: la conservazione della titolarità dura complessivamente tre anni scolastici. Tuttavia, l'esperienza insegna che questo contatore si "azzera": il triennio ricomincia a decorrere qualora il docente ottenga una nuova assegnazione della sede di titolarità (ad esempio tramite mobilità). Questo dettaglio offre una flessibilità strategica notevole per chi desidera esplorare nuovi insegnamenti senza perdere il "posto fisso".