Collaboratori scolastici e assistenza igienica agli alunni: cosa prevede il CCNL 2024
I collaboratori scolastici garantiscono assistenza igienica agli alunni: cosa prevede il CCNL su cura, pulizia e cambio pannolini.
I collaboratori scolastici sono tenuti a garantire agli alunni l’assistenza necessaria nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. Il chiarimento ARAN conferma che queste attività, comprese pulizia, lavaggio e cambio pannolini, rientrano nei compiti del personale ATA quando si tratta di ausilio materiale non specialistico.
Collaboratori scolastici: compiti previsti dal contratto
L’Allegato A del CCNL Istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024 inserisce tra le mansioni dei collaboratori scolastici la vigilanza sugli alunni, l’assistenza durante il pasto nelle mense e, nelle scuole dell’infanzia e primaria, il supporto nell’uso dei servizi igienici. La norma richiama anche la cura dell’igiene personale, che non può essere considerata estranea al profilo professionale. Si tratta di attività pratiche, collegate alla gestione quotidiana della vita scolastica e al benessere degli studenti, soprattutto nelle fasce d’età più piccole.
Assistenza igienica alunni e inclusione scolastica
Per gli studenti con disabilità, l’assistenza igienica alunni assume un ruolo ancora più rilevante, perché è collegata al diritto all’inclusione, alla frequenza scolastica e alla piena partecipazione alle attività. Il contratto prevede l’ausilio materiale non specialistico per l’accesso agli edifici, gli spostamenti interni, l’uscita da scuola e l’uso dei servizi igienici. Questo supporto non comprende prestazioni sanitarie, ma riguarda interventi ordinari di cura, supporto e accompagnamento necessari durante la giornata scolastica.
Pulizia, lavaggio e cambio pannolini
Secondo l’orientamento ARAN del novembre 2024, l’assistenza alla cura dell’igiene personale può includere operazioni concrete come pulizia, lavaggio degli alunni e cambio pannolini. Queste attività restano nell’ambito dell’ausilio materiale non specialistico e non richiedono competenze sanitarie. Il punto centrale è distinguere tra assistenza ordinaria, che rientra nei compiti del collaboratore scolastico, e interventi medici o specialistici, che spettano ad altre figure. La scuola deve quindi organizzare il servizio in modo chiaro, rispettando contratto, sicurezza e dignità degli alunni.
Il richiamo alla Cassazione
L’ARAN richiama anche la sentenza della Corte di Cassazione penale, Sezione VI, n. 22786 del 30 maggio 2016. La decisione ha confermato che il rifiuto consapevole di svolgere attività rientranti nei doveri d’ufficio, se richieste dal dirigente scolastico, può avere conseguenze rilevanti. Il principio rafforza l’idea che l’assistenza igienica non sia una mansione facoltativa, ma un compito collegato a responsabilità, servizio e tutela degli alunni. Il chiarimento non introduce quindi una novità assoluta, ma conferma obblighi già presenti nei precedenti contratti scuola.