Conferma dell’insegnante di sostegno supplente per il 2025/26: regole, dubbi e questioni aperte
Conferma degli insegnanti di sostegno supplenti per il 2025/26: regole, dubbi e questioni aperte sulla continuità didattica e il completamento orario
La gestione delle supplenze sul sostegno per il 2025/26 è un tema centrale per le scuole italiane. Il DM n. 32 del 26 febbraio 2024 introduce la possibilità di confermare il supplente di sostegno, anche senza specializzazione, per garantire continuità didattica agli alunni con disabilità. Le famiglie potranno richiedere il mantenimento del docente in servizio nel 2024/25. Tuttavia, restano dubbi sull’applicazione del decreto, soprattutto nei casi in cui il docente venga confermato solo per una parte dell’orario e debba completare il monte ore.
Procedura di conferma: il ruolo delle famiglie e dei docenti
Il primo passaggio per la conferma dell’insegnante di sostegno è la richiesta da parte della famiglia, che dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2025. Se la domanda viene accolta, si avvia il processo di conferma per l’anno scolastico successivo.
I docenti interessati sono:
- Quelli in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno.
- Quelli senza titolo di specializzazione ma inseriti nella seconda fascia delle GPS.
- Quelli senza titolo, ma che abbiano ottenuto una supplenza da graduatorie incrociate sul sostegno per l’anno scolastico 2024/25.
- Quelli che abbiano avuto una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto.
Se il docente accetta la conferma e l’Ufficio Scolastico verifica la disponibilità del posto e il diritto alla nomina, l’assegnazione della supplenza avviene prima dell’avvio dell’algoritmo per le supplenze 2025/26.
Limitazioni e vincoli per i docenti confermati
Un aspetto cruciale del decreto è che il docente confermato non potrà partecipare alle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2025/26. L’articolo 2, comma 3 del decreto lo specifica chiaramente, impedendo ai docenti confermati di accedere alle GPS per altre supplenze, anche tramite la cosiddetta mini call veloce.
Tuttavia, il docente mantiene la possibilità di partecipare alle procedure di assunzione in ruolo da qualsiasi graduatoria per cui abbia titolo.
Il problema del completamento dell’orario di servizio
Una questione aperta riguarda il caso in cui il docente venga confermato solo per una parte delle ore di servizio. Il decreto non fornisce una regolamentazione chiara per queste situazioni, che potrebbero essere numerose.
Alcuni scenari possibili includono:
- Docente con due alunni (entrambi con 9 ore di sostegno): se uno solo viene confermato, il docente avrebbe continuità solo su 9 ore, ma potrebbe completare il proprio orario con altre ore da GPS?
- Docente con più alunni (es. 5 studenti per 18 ore totali): se viene confermato solo per uno di essi, il contratto sarà limitato alle ore richieste, o sarà garantito il completamento fino alle 18 ore?
- Docente assegnato a più classi: in caso di trasferimento di un alunno seguito nel 2024/25, la scuola garantirà il completamento dell’orario con un nuovo caso?
Come si completeranno le ore mancanti?
Il CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) ha evidenziato il problema nel suo parere sul decreto, sottolineando la necessità di una regolamentazione più chiara per garantire il completamento dell’orario ai docenti confermati.
Alcuni aspetti da chiarire:
- Il diritto al completamento sarà garantito tramite le GPS? Se sì, prima o dopo l’avvio dell’algoritmo?
- Il completamento avverrà nella stessa scuola? Se sì, su quali basi normative?
- Come verranno gestite le assegnazioni delle ore residue?
L’assegnazione delle ore necessarie al completamento dell’orario potrebbe avvenire nello stesso istituto, ma ciò non sarà sempre possibile. Per questo motivo, si rende necessaria una normativa più chiara e vincolante che regolamenti l’intera procedura, evitando discrezionalità e possibili ingiustizie.
Inoltre, i docenti devono conoscere con precisione quali saranno i vincoli e le eventuali sanzioni in caso di rinuncia alla conferma, sia prima che dopo l’accettazione ufficiale.