Conferma docenti di sostegno 2026/27: chiarimenti su regole dei docenti in assegnazione provvisoria
Le famiglie degli alunni con disabilità possono richiedere la continuità didattica per i docenti di sostegno entro il 31 maggio 2026.
Il Ministero dell'Istruzione ha definito le modalità per la riconferma docenti su richiesta delle famiglie per l'anno scolastico 2026/2027. Questa procedura punta a garantire la continuità educativa per gli alunni con disabilità, permettendo di mantenere lo stesso insegnante laddove sussistano i requisiti normativi richiesti e le scadenze vengano rispettate.
Requisiti per la riconferma dei docenti di sostegno
La possibilità di mantenere il medesimo insegnante non è estesa a tutto il personale, ma è limitata a specifiche categorie contrattuali. Possono accedere alla procedura esclusivamente i docenti che nell'anno scolastico 2025/2026 sono titolari di una supplenza annuale (fino al 31 agosto) o di una supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Sono invece tassativamente esclusi i supplenti brevi e saltuari.
Nello specifico, la norma identifica tre profili ammissibili:
Insegnanti specializzati: docenti in possesso del titolo di specializzazione sul relativo grado di istruzione, individuati tramite GAE, GPS, graduatorie d’istituto o procedure di interpello.
Insegnanti non specializzati in GPS: docenti inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, individuati a livello provinciale.
Insegnanti da graduatorie incrociate: personale non specializzato e non inserito nella seconda fascia GPS, scelto tramite lo scorrimento delle graduatorie di posto comune.
Esclusione dei docenti di ruolo e assegnazione provvisoria
Un punto cruciale chiarito dal Ministero dell'Istruzione riguarda il personale a tempo indeterminato. I docenti di ruolo che operano su un posto di sostegno tramite assegnazione provvisoria non possono beneficiare della conferma richiesta dalla famiglia.
La normativa stabilisce che l'istituto della conferma è applicabile solo nell'ambito dell'attribuzione di contratti a tempo determinato. Pertanto, i docenti con contratto a tempo indeterminato (o contratti finalizzati al ruolo dal 1° settembre 2026) sono esclusi, così come coloro che non hanno ancora superato il periodo di prova. La partecipazione è consentita esclusivamente al personale di ruolo che intenda avvalersi di specifiche opzioni contrattuali (ex art. 47 o 70 del CCNL) per ottenere un incarico a tempo determinato, escludendo esplicitamente le fasi legate alla mobilità annuale.