Congedo parentale: i chiarimenti dell'Aran su numero di figli e calcolo weekend
Il congedo parentale per il personale scuola solleva dubbi sul calcolo del weekend tra due richieste per figli diversi. Ecco i chiarimenti Aran.
Il calcolo del congedo parentale per il personale della scuola presenta specificità, specialmente quando si tratta di richieste consecutive per due figli diversi. Un dubbio comune riguarda il computo del sabato e della domenica interposti tra due periodi di astensione. L'Aran ha fornito chiarimenti essenziali su come interpretare le norme contrattuali in questi casi specifici.
La regola generale del CCNL scuola 2019-2021
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2019-2021 del comparto scuola stabilisce, all'articolo 34 comma 5, i criteri precisi per il calcolo dei periodi di astensione dal lavoro, definendo le modalità di computo dei giorni. La normativa vigente prevede che i periodi di congedo parentale, quando fruiti in modo continuativo, includano automaticamente anche gli eventuali giorni festivi o non lavorativi che ricadono all'interno del periodo richiesto. Questa specifica metodologia di computo si applica non solo alla fruizione ininterrotta, ma anche ai casi di fruizione frazionata, qualora i diversi segmenti di assenza non siano intervallati da un effettivo ritorno in servizio del dipendente. Di conseguenza, secondo l'interpretazione contrattuale standard fornita dall'Aran e consolidata nella prassi amministrativa, il calcolo deve tenere conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nel periodo di congedo approvato, senza alcuna esclusione per weekend o festività infrasettimanali.
Congedo parentale per due figli diversi: il caso specifico
La situazione cambia radicalmente quando un dipendente del comparto scuola avanza due richieste distinte di congedo parentale riferite a due figli diversi, ad esempio una settimana per il primo figlio seguita immediatamente dalla settimana successiva per il secondo. In questo scenario particolare, l'Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) ha chiarito che l'ipotesi non rientra nella casistica della fruizione continuativa o frazionata standard prevista dall'articolo 34 del CCNL. Questa fattispecie viene invece assimilata alla fruizione di due istituti giuridici distinti, sebbene omogenei, applicando un criterio di calcolo differente per i giorni non lavorativi, fondamentale per evitare un computo errato dei giorni di assenza.
L'effettiva ripresa del servizio e i chiarimenti normativi
L'orientamento dell'Aran specifica la condizione necessaria affinché il sabato e la domenica non vengano conteggiati nel periodo di assenza: è indispensabile l'effettiva ripresa del servizio il lunedì successivo al termine del secondo periodo di congedo. Questa interpretazione trova conforto in diverse fonti normative, come la circolare n. 2/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica, la quale, sebbene riferita al congedo biennale, sottolinea l'importanza del ritorno materiale al lavoro per escludere i giorni non lavorativi dal calcolo. Allo stesso modo, il messaggio Inps n. 19772 del 2011 rafforza questo principio, specificando che il sabato e la domenica non sono computabili quando si trovano tra periodi di assenza fruiti ad altro titolo, situazione assimilabile al caso di congedi richiesti per due figli distinti