Consenso informato scuola: una guida ai DS dopo il DDL 735/2026

Il consenso informato scuola diventa centrale dopo il DDL 735/2026: ecco cosa cambia per DS, famiglie, PTOF, esperti esterni e attività formative alternative.

A cura di Redazione Redazione
05 giugno 2026 15:30
Consenso informato scuola: una guida ai DS dopo il DDL 735/2026 -
Condividi

Il consenso informato scuola introduce nuovi obblighi organizzativi, procedure formali e attività alternative per i dirigenti scolastici dopo il DDL 735/2026.

Dalla modulistica alle attività alternative: la guida pratica per i DS dopo il DDL 735/2026

Con l’approvazione definitiva al Senato del disegno di legge n. 735 il 4 giugno 2026, entra nel sistema scolastico una disciplina specifica sul consenso informato preventivo per le attività che riguardino temi attinenti all’ambito della sessualità. Per la scuola secondaria di primo grado la regola non è un divieto assoluto, ma l’obbligo di acquisire il consenso scritto dei genitori degli studenti minorenni; per infanzia e primaria, invece, il testo esclude in ogni caso attività didattiche e progettuali su tali temi.

Il nuovo quadro normativo per la scuola media

La disposizione centrale stabilisce che le istituzioni scolastiche devono richiedere il consenso informato preventivo dei genitori, o dello studente se maggiorenne, per la partecipazione ad attività riguardanti temi attinenti all’ambito della sessualità. Nella scuola media, dunque, la partecipazione non è libera né automatica: è subordinata a una manifestazione di volontà preventiva e scritta della famiglia.

La richiesta di consenso deve contenere un’informazione dettagliata su:

  • finalità;

  • obiettivi educativi e formativi;

  • contenuti;

  • argomenti;

  • temi;

  • modalità di svolgimento;

  • eventuale presenza di esperti esterni o rappresentanti di enti o associazioni.

La legge richiede inoltre che:

  • il consenso sia chiesto entro il settimo giorno antecedente l’attività;

  • il materiale didattico sia messo a disposizione per preventiva visione;

  • durante lo svolgimento delle attività che coinvolgono minori sia garantita la presenza di un docente.

A chi si applica e quali attività coinvolge

Il nuovo assetto riguarda direttamente:

  • le istituzioni scolastiche;

  • i genitori degli alunni minorenni;

  • gli studenti maggiorenni;

  • gli organi collegiali;

  • gli eventuali soggetti esterni coinvolti nei percorsi formativi.

Sul piano oggettivo, il testo distingue tra:

1. Attività extracurricolari

Per le attività extracurricolari previste dal PTOF che riguardino temi attinenti all’ambito della sessualità, la partecipazione richiede il consenso scritto; in caso di mancata adesione, lo studente si astiene dalla frequenza.

2. Attività di ampliamento dell’offerta formativa

Anche qui il consenso è obbligatorio, ma la mancata adesione non può tradursi in una mera esclusione: la scuola deve garantire attività formative alternative, comprese nel PTOF e organizzate mediante gli strumenti di flessibilità e autonomia didattica e organizzativa.

Cosa dovranno fare concretamente le scuole

Per le scuole secondarie di primo grado il provvedimento produce una serie di adempimenti immediati. Gli istituti dovranno:

  1. predisporre una procedura formale di raccolta del consenso informato;

  2. trasmettere alle famiglie la richiesta con un anticipo di almeno sette giorni;

  3. rendere disponibili i materiali didattici per la visione preventiva;

  4. specificare in modo puntuale contenuti, obiettivi, modalità ed eventuali esperti coinvolti;

  5. organizzare, nei casi previsti, attività formative alternative;

  6. adeguare il Patto educativo di corresponsabilità alla nuova disciplina;

  7. garantire la presenza di un docente negli incontri con minori;

  8. seguire la procedura collegiale per il coinvolgimento di soggetti esterni.

Il nodo degli esperti esterni

Un secondo asse della riforma riguarda il coinvolgimento di soggetti esterni nelle attività scolastiche. La legge stabilisce che tale coinvolgimento, sia per attività curricolari sia extracurricolari, è subordinato alla deliberazione del collegio dei docenti e all’approvazione del consiglio di istituto.

Il collegio dei docenti deve inoltre definire criteri di selezione basati su:

  • titoli;

  • comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica;

  • coerenza con la finalità educativa;

  • adeguatezza rispetto all’età e al livello di maturazione degli studenti.

Le principali criticità applicative

La prima riguarda la distinzione tra attività curricolari ed extracurricolari. Nel sistema italiano le attività curricolari normalmente non richiedono autorizzazione, mentre quelle extracurricolari sì; il nuovo impianto rischia quindi di generare incertezza sulla qualificazione dei percorsi di educazione sessuo-affettiva.

La seconda criticità riguarda le attività alternative obbligatorie, che richiedono tempo, spazi, personale e organizzazione dedicata.

La terza è di ordine finanziario: la legge contiene una clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall’attuazione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò significa che gli istituti dovranno assorbire i nuovi adempimenti con le risorse già disponibili.

I profili di criticità costituzionale

Sul piano strettamente giuridico, ci sono rilievi di costituzionalità formulati nel dibattito parlamentare e scolastico.

Articolo 3 Costituzione

È stato richiamato l’art. 3 Cost., che sancisce l’eguaglianza formale e sostanziale. In questa prospettiva, alcune critiche evidenziano il rischio che il meccanismo autorizzativo finisca per escludere proprio gli studenti provenienti da contesti familiari più fragili o più chiusi rispetto a tali temi.

Articolo 117 Costituzione e autonomia scolastica

È stato inoltre evocato l’art. 117 Cost., sia per il riferimento alle norme generali sull’istruzione, sia per il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali. Emerge anche il tema del possibile impatto sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, in quanto la disciplina legislativa incide in modo diretto sull’organizzazione delle attività educative e sul rapporto tra PTOF, progettazione didattica e consenso familiare.

I profili europei: diritto all’istruzione e ruolo dei genitori

Sul versante europeo, il parametro più diretto richiamabile è l’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che riconosce il diritto all’istruzione e il diritto dei genitori di provvedere all’educazione e all’istruzione dei figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche.

Quindi è possibile individuare una possibile tensione tra due poli:

  • da un lato, il diritto all’istruzione e la funzione pubblica della scuola;

  • dall’altro, il ruolo educativo dei genitori nelle scelte formative sensibili.

È stata inoltre richiamata una pronuncia CEDU del 18 marzo 2011, utilizzabile soltanto come riferimento generale in tema di ambiente scolastico obbligatorio e di limiti all’ingerenza statale. Tuttavia, non emerge alcuna violazione europea già accertata con riferimento a questa specifica legge.

L’iter applicativo da qui in avanti

Il Senato ha approvato definitivamente il testo il 4 giugno 2026. In base al contenuto disponibile, la legge presenta disposizioni già strutturate in forma precettiva per le scuole.

In concreto, l’attuazione passerà attraverso:

  • adeguamento del Patto educativo di corresponsabilità;

  • aggiornamento del PTOF e della programmazione delle attività alternative;

  • predisposizione di modulistica e procedure per il consenso informato;

  • definizione dei criteri di selezione degli esperti esterni da parte del collegio dei docenti;

  • approvazione da parte del consiglio di istituto per il loro coinvolgimento.

In sintesi

Per la scuola media, la nuova legge non introduce un divieto assoluto di trattazione dei temi legati alla sessualità, ma un sistema di autorizzazione preventiva e scritta delle famiglie, corredato da obblighi informativi, accesso ai materiali, attività alternative e controllo sugli esperti esterni.

Restano aperti, sul piano giuridico, tre fronti principali:

  • il coordinamento con l’autonomia scolastica e con la distinzione tra curricolo ed extracurricolo;

  • il possibile impatto sul principio di eguaglianza sostanziale;

  • la compatibilità sistematica con il diritto all’istruzione e con i principi europei sul ruolo dei genitori e della scuola.

Avv. Gianfranco Nunziata

(Foro di Salerno)

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail