Consiglio d’Istituto: elezioni, compiti e funzionamento
Una guida completa sulle elezioni del Consiglio d’Istituto, i suoi compiti chiave e le procedure di voto per genitori, docenti e studenti.
Il Consiglio d’Istituto è l'organo di governo economico-finanziario fondamentale in ogni scuola. La sua composizione include rappresentanti dei genitori, docenti e personale ATA, garantendo un confronto democratico. Le elezioni del Consiglio d'Istituto seguono procedure specifiche stabilite dal MIM. Questo organo delibera su materie cruciali come il bilancio della scuola e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), definendo gli indirizzi generali dell'istituto.
Funzioni chiave, durata e governance del Consiglio
Il Consiglio d'Istituto, la cui durata in carica è triennale (ad eccezione della rappresentanza studentesca rinnovata annualmente), agisce come organo sovrano per il governo economico-finanziario della scuola (art. 10, TU Istruzione). Le sue delibere sono atti definitivi. Tra i compiti principali rientrano l'elaborazione degli indirizzi generali e l'approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). Fondamentale è anche l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, oltre all'adozione del Regolamento d'Istituto. Il Consiglio delibera sul calendario scolastico (adattandolo alle esigenze locali), sull'uso dei locali scolastici da parte di esterni e sulla gestione delle attrezzature didattiche. Promuove inoltre contatti con altre scuole e iniziative per l'educazione alla salute. Al suo interno, elegge la Giunta Esecutiva, di cui fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico e il DSGA (segretario). La presidenza del Consiglio è affidata a un genitore, eletto tra i rappresentanti della stessa componente.
Elezioni Consiglio d'Istituto: elettorato e incompatibilità
L'elettorato attivo e passivo spetta esclusivamente ai membri delle rispettive categorie. Per i genitori, entrambi hanno diritto di voto (o chi ne fa legalmente le veci), anche se i figli sono maggiorenni, purché non abbiano perso la potestà. Gli studenti delle scuole secondarie superiori hanno elettorato attivo e passivo, indipendentemente dall'età. Per i docenti, votano quelli a tempo indeterminato (anche in assegnazione provvisoria) e i supplenti con contratti di almeno 180 giorni; sono esclusi i docenti in aspettativa. Per il personale ATA, votano tutti i membri a tempo indeterminato, con esclusioni simili ai docenti. Esistono specifiche condizioni di incompatibilità: chi è sospeso dal servizio per procedimenti penali o disciplinari non può essere eletto. Se un elettore appartiene a più componenti (es. docente e genitore), esercita il diritto per tutte. Si decade dalla carica se si perdono i requisiti (es. lo studente si diploma, il genitore non ha più figli iscritti) o dopo tre assenze consecutive.
La procedura elettorale: liste, seggi e attribuzione dei posti
Le elezioni si svolgono secondo il sistema proporzionale basato su liste di candidati. Le votazioni avvengono in un giorno non lavorativo (8-12) e nel successivo (8-13.30). L'elettore esprime il voto segreto nel proprio seggio. Le liste dei candidati devono essere presentate da un numero minimo di elettori (es. 20 se gli elettori sono più di 200) e non dai candidati stessi. Ogni lista indica la componente e i candidati, che devono accettare la candidatura. La Commissione Elettorale d'Istituto, nominata dal Dirigente, verifica la regolarità delle liste, depennando candidati irregolari e comunicando le decisioni. Lo scrutinio avviene al termine delle votazioni. L'attribuzione dei posti segue un calcolo specifico (art. 44 OM 215/91): si determina la cifra elettorale (voti totali della lista) e si dividono per 1, 2, 3... I quozienti più alti determinano i seggi assegnati a ciascuna lista. I candidati eletti all'interno della lista sono scelti in base alle preferenze individuali ricevute.