Contingenti docenti tutor nei percorsi abilitanti 2025/26: via libera a quasi 1.500 esoneri

Il Ministero ufficializza i contingenti per l’anno 2025/26: previsti quasi 3000 semiesoneri per supportare i percorsi abilitanti dei docenti.

14 gennaio 2026 20:00
Contingenti docenti tutor nei percorsi abilitanti 2025/26: via libera a quasi 1.500 esoneri - Tutor Coordinatori
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Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito i contingenti per i docenti tutor impegnati nei percorsi abilitanti dell'anno 2025/26. Il provvedimento attuativo del PNRR autorizza migliaia di esoneri totali o parziali per garantire il supporto formativo necessario presso i Centri accademici accreditati.

Il nuovo quadro normativo per la formazione insegnanti

L'architettura della formazione iniziale dei docenti si arricchisce di un nuovo tassello operativo con la pubblicazione del Decreto interministeriale n. 241 del 2 dicembre 2025. Il testo, che ha ricevuto il via libera formale dalla Corte dei conti il 28 dicembre successivo, rende operative le misure previste dalla Missione 4 del PNRR, specificamente focalizzata sulla riforma del reclutamento. Questa disposizione si innesta sul solco tracciato dall'articolo 2-bis del Decreto Legislativo 59/2017 e dai successivi regolamenti attuativi, tra cui il DPCM dell'agosto 2023. La finalità primaria è strutturare in modo organico le attività tutoriali all'interno dei percorsi abilitanti, permettendo al personale scolastico di ruolo di dedicarsi, in tutto o in parte, alla supervisione dei futuri colleghi, riconoscendo tale impegno a tutti gli effetti come servizio d'istituto.

Volumi e modalità dei distacchi per i docenti tutor

Il cuore del provvedimento risiede nella definizione numerica della forza lavoro che potrà essere sottratta alla didattica frontale per dedicarsi al tutoraggio. Il Ministero ha delineato un sistema flessibile che prevede due distinte modalità di impiego per il personale della scuola secondaria di primo e secondo grado. Nello specifico, il contingente massimo autorizzato si articola secondo una logica di equivalenza:

  • È consentito un massimo di 1.466 esoneri totali, che prevedono il distacco completo dall'insegnamento in aula;

  • In alternativa, tale numero può essere convertito in semiesoneri, fino a un tetto di 2.932 unità, con una riduzione dell'orario di cattedra non superiore al 50%.

Questa modularità è stata concepita per adattarsi alle diverse esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche e dei centri di formazione, permettendo di raddoppiare la platea dei supervisori coinvolti dimezzando l'impatto sulle singole cattedre.

Gestione regionale e analisi del fabbisogno

La distribuzione territoriale di queste risorse non avverrà a pioggia, ma seguirà criteri puntuali definiti nell'Allegato A del decreto. La palla passa ora agli Uffici Scolastici Regionali (USR), chiamati a gestire la partita della ripartizione in stretta sinergia con i Centri che erogano i percorsi formativi. Il meccanismo prevede un'analisi dettagliata del fabbisogno formativo rilevato centralmente dal Ministero, che dovrà tradursi in assegnazioni concrete attraverso specifiche conferenze di servizio. In questa fase delicata, si dovrà trovare un equilibrio tra le necessità delle varie classi di concorso e la disponibilità delle sedi, garantendo che ogni percorso abilitante attivato disponga del necessario supporto tutoriale senza sguarnire eccessivamente gli organici delle scuole di provenienza.

Scadenze operative e requisiti per la selezione

Sul fronte delle tempistiche, il decreto impone un calendario serrato per la formalizzazione degli incarichi. I Centri multidisciplinari sono chiamati a chiudere le procedure amministrative di selezione, conferma o eventuale revoca dei tutor coordinatori entro il termine perentorio del 12 dicembre 2025. Per quanto concerne i criteri di scelta del personale idoneo, il testo rimanda alla Tabella 2 del precedente Decreto interministeriale n. 256/2023, i cui requisiti continuano a costituire titolo preferenziale nelle graduatorie. Viene ribadito, infine, che per tutto ciò che non è esplicitamente modificato dal nuovo atto, resta in vigore la normativa precedente, assicurando così una continuità giuridica essenziale per la stabilità delle procedure di reclutamento e formazione del corpo docente italiano.

Link al Decreto

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