Diffida e precisazioni della Dott.ssa Maria Scotti sul concorso ordinario dei Dirigenti Scolastici

Giunge una richiesta di rettifica che pubblichiamo di seguito per le interpretazioni errate della legge sul concorso ordinario dirigenti scolastici e tutela dei vincitori.

A cura di Redazione Redazione
14 aprile 2026 13:55
Diffida e precisazioni della Dott.ssa Maria Scotti sul concorso ordinario dei Dirigenti Scolastici -
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Presentiamo la formale diffida riguardante un comunicato stampa, giunto in redazione e pubblicato integralmente, riguardante il concorso ordinario dei dirigenti scolastici. È fondamentale ristabilire la corretta interpretazione normativa per tutelare la dignità professionale di chi ha superato con merito una procedura selettiva così rigorosa e importante. Di seguito le precisazioni 'in forma integrale' della Dott.ssa Maria Scotti.

Formale diffida e richiesta di rettifica ex art. 8 L. 47/1948 – interpretazione normativa fuorviante e affermazioni lesive

In relazione all’articolo pubblicato, si rende necessaria una puntuale replica, volta a ristabilire la corretta interpretazione del dettato normativo e a tutelare la dignità professionale dei candidati idonei al concorso ordinario per dirigenti scolastici.

L’impostazione dell’articolo risulta viziata da una lettura non conforme ai criteri legali di interpretazione della legge, come codificati dall’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale (Preleggi al Codice civile), secondo cui la norma deve essere applicata in base al significato proprio delle parole e all’intenzione del legislatore, senza possibilità di costruzioni interpretative arbitrarie o manipolative.

Orbene, proprio alla luce del dato letterale, la disciplina recata dalla legge di Bilancio 2026, art. 1, comma 528, è inequivoca nel definire la sequenza delle operazioni e la struttura del contingente dei posti. La disposizione stabilisce che: i posti destinati all’immissione in ruolo dei vincitori del concorso ordinario devono essere previamente accantonati – e quindi sottratti ex ante – dal totale dei posti vacanti e disponibili, prima della successiva applicazione dei meccanismi di mobilità e di ripartizione percentuale. La formulazione normativa, nella sua linearità, non consente interpretazioni alternative: l’accantonamento opera in via prioritaria e strutturale, configurando una riserva giuridicamente vincolata in favore del canale concorsuale. Solo successivamente possono essere attivate le procedure di mobilità, fino alla loro saturazione, e solo all’esito di tali operazioni trova applicazione l’eventuale criterio di riparto percentuale (60/40). Ne discende che qualsiasi ricostruzione che includa il contingente concorsuale nel calcolo complessivo destinato alla mobilità, ovvero che ne posticipi la considerazione, si pone in aperto contrasto con il dato normativo e con la sua ratio, oltre che con i principi costituzionali di cui all’art. 97 Cost.

Parimenti gravi risultano le allusioni a presunte indebite pressioni sul Ministero, affermazioni del tutto prive di riscontro e idonee a ledere la reputazione e l’onorabilità dei soggetti coinvolti. Tali insinuazioni travalicano i limiti del diritto di critica e assumono carattere potenzialmente diffamatorio. Con la presente si formula pertanto formale diffida dal reiterare simili dichiarazioni, con espressa riserva di agire nelle sedi competenti.

Va infine ribadito che i candidati idonei al concorso ordinario hanno superato una procedura selettiva di particolare rigore maturando una posizione giuridica qualificata che merita pieno riconoscimento e tutela.

In un contesto di riforma del sistema di istruzione e di rafforzamento della governance scolastica, alimentare rappresentazioni distorsive del quadro normativo e delegittimanti nei confronti dei vincitori e idonei di concorso costituisce un vulnus alla credibilità delle istituzioni e al principio meritocratico.

Per tutto quanto sopra, si invita formalmente alla rettifica delle affermazioni contenute nell’articolo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, riservandosi, in difetto, ogni azione a tutela dei diritti e degli interessi lesi.

Dott.ssa Maria Scotti

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