Docente aggredita per assenza del sostegno: condannato il Ministero
Il Tribunale di Lecce sanziona il dicastero per la mancata tutela della sicurezza. Riconosciuto un risarcimento danni per le lesioni riportate.
Una sentenza del Tribunale di Lecce stabilisce un importante precedente per ogni docente aggredita in servizio. Il Ministero dovrà risarcire i danni fisici e morali causati dalle carenze organizzative e dall'assenza del supporto specializzato.
La ricostruzione dell'aggressione e il vuoto di vigilanza
La vicenda giudiziaria, conclusasi con la sentenza numero 99/2026, affonda le radici in un grave episodio avvenuto nel 2017 presso una scuola primaria della provincia di Lecce. La narrazione dei fatti, ricostruita minuziosamente in aula, descrive uno scenario di emergenza gestito in solitudine dal personale scolastico. Un’insegnante, allertata dalle grida di una collega provenienti dal corridoio, è intervenuta prontamente per sedare una situazione di pericolo: un alunno con disabilità stava colpendo la propria maestra con calci e pugni.
Nel tentativo di proteggere la collega e arginare la furia dello studente, la docente aggredita ha riportato lesioni significative. Lo studente, divincolandosi, ha sferrato un pugno che ha causato la frattura del mignolo della mano destra dell’insegnante. Nemmeno l'intervento di un collaboratore scolastico, anch'egli vittima di sputi e aggressioni fisiche, è riuscito a contenere l'episodio. Dalle indagini è emerso un dato cruciale che ha orientato la decisione del Giudice Onorario di Pace: al momento dei fatti, avvenuti alle 9:00 del mattino, lo studente era privo della necessaria copertura didattica. L'insegnante di sostegno assegnata, infatti, avrebbe preso servizio solo alle 11:00, lasciando l'alunno scoperto per diverse ore, nonostante fosse noto per pregressi comportamenti violenti.
Responsabilità del Ministero e sicurezza sul lavoro
Il cuore giuridico della pronuncia risiede nell'applicazione degli articoli 1218 e 2087 del Codice Civile. Il Tribunale ha respinto le tesi difensive dell'amministrazione, chiarendo che la sicurezza a scuola non è un concetto astratto, ma un obbligo contrattuale preciso. Il rapporto tra insegnante e istituzione si configura come un "contatto sociale" qualificato: il datore di lavoro, in questo caso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, è tenuto a garantire l'integrità fisica dei propri dipendenti.
I giudici hanno stabilito che l'aggressione non poteva essere considerata un "caso fortuito" o un evento imprevedibile. La storia clinica e comportamentale dell'alunno richiedeva una sorveglianza costante e ininterrotta, che la scuola ha fallito nel garantire. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, richiamata nella sentenza, specifica che l'imprevedibilità scagiona l'amministrazione solo quando l'evento è talmente repentino da non poter essere evitato nemmeno con la massima diligenza. In questo caso, il buco nell'orario del sostegno ha rappresentato una chiara violazione degli obblighi di organizzazione e vigilanza.
Il calcolo del risarcimento e il danno biologico
La condanna si traduce in un risarcimento economico dettagliato, basato sulle perizie della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU). Alla docente aggredita è stato riconosciuto un danno biologico permanente del 4%, derivante dal distacco parcellare della falange e dalle lesioni ai legamenti della mano. Il calcolo dell'indennizzo ha tenuto conto anche di un lungo periodo di inabilità temporanea, protrattosi per 121 giorni.
Il Tribunale ha liquidato complessivamente oltre 8.700 euro (inclusi i rimborsi medici), così ripartiti: 4.641,89 euro per il danno permanente, 2.285,40 euro per l'invalidità temporanea e una quota specifica per il danno morale, quantificato nel 10% del danno biologico. Questa distinzione è fondamentale: seguendo l'orientamento della Cassazione Lavoro del 2025, il giudice ha ribadito l'autonomia della sofferenza interiore rispetto al mero danno fisico. Oltre al risarcimento diretto alla vittima, il Ministero dovrà farsi carico delle spese legali e peritali, con la possibilità di rivalsa sulla compagnia assicurativa.