Docenti di ruolo depennati dalle GM: la procedura per le future selezioni [Chiarimenti]
Il depennamento dei docenti di ruolo dalle graduatorie dopo l'anno di prova mantengono il diritto ad essere inseriti nelle GM di concorsi futuri. I chiarimenti.
 Carlo Maria Giordana
                                                                Carlo Maria Giordana
                            
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                                                            La normativa vigente prevede la cancellazione dalle Graduatorie di Merito per i docenti di ruolo dopo il superamento dell'anno di prova. Un dubbio riguarda l'impatto di tale misura sulle GM di concorsi successivi. Un'analisi attenta della legge suggerisce che il depennamento interessi solo le liste in cui i docenti di ruolo sono iscritti al momento della conferma.
Il quadro normativo sulla cancellazione dalle GM dei docenti di ruolo
La base legale per la cancellazione dalle graduatorie si fonda sulla combinazione di due importanti decreti legislativi. Si tratta dell'articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94 e dell'articolo 13, comma 5, del D.lgs. 59/17. Questa normativa stabilisce che un insegnante, una volta superato il percorso di formazione e prova, viene cancellato da ogni altra graduatoria in cui risulta inserito.
La disposizione riguarda specificamente le Graduatorie di Merito (GM), le Graduatorie a Esaurimento (GaE) e le Graduatorie di Istituto (GI). È importante sottolineare che da questo meccanismo sono escluse le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). I docenti di ruolo, infatti, conservano la facoltà di accettare incarichi a tempo determinato, come previsto dal CCNL 19/21, per classi di concorso o ordini di scuola diversi da quello di titolarità. Il presupposto fondamentale per il depennamento è il superamento dell'anno di prova, attestato dalla valutazione finale positiva del dirigente scolastico, che porta alla conferma in ruolo definitiva.
La tempistica del depennamento
Un aspetto cruciale riguarda il momento esatto in cui avviene la cancellazione. Sebbene il testo di legge suggerisca una contemporaneità tra la conferma in ruolo e il depennamento, la prassi amministrativa segue tempistiche leggermente diverse. Una nota ministeriale, la n. 11984 del 16 gennaio 2025, ha fornito indicazioni operative per l'avvio dell'anno scolastico 2025/26.
In questo documento si chiarisce che il depennamento riguarda i docenti di ruolo a partire dall'anno scolastico 2024/2025. Le operazioni di cancellazione, secondo la nota, vengono effettuate nel corso dell'anno scolastico successivo a quello di prova, con una scadenza precisa fissata per il completamento delle procedure. Questo dettaglio temporale è fondamentale per comprendere come la norma si applichi rispetto alla pubblicazione di nuove graduatorie di merito, evitando interpretazioni errate che potrebbero penalizzare i docenti.
I concorsi successivi alla conferma in ruolo
Il dubbio principale sollevato da molti docenti riguarda l'inclusione nelle graduatorie di concorsi superati dopo l'assunzione a tempo indeterminato. Il testo della legge è dirimente: "il docente è cancellato da ogni altra graduatoria [...] nella quale sia iscritto". L'uso del tempo presente ("sia iscritto") indica che la cancellazione opera come una fotografia della situazione esistente al momento della conferma in ruolo. Pertanto, se un docente ottiene la conferma e, in un momento successivo, viene inserito in una nuova graduatoria derivante da concorsi futuri, questa non dovrebbe essere interessata dal depennamento.
Ad esempio, un insegnante che supera l'anno di prova a settembre 2026 non dovrebbe essere cancellato da una graduatoria pubblicata a luglio 2026. La norma, quindi, non appare avere un effetto preventivo sulle graduatorie future. Nonostante l'interpretazione letterale sembri chiara, un chiarimento del MIM sarebbe opportuno per eliminare ogni residua incertezza.
In sintesi, il depennamento dalle graduatorie si attiva con la conferma in ruolo e agisce sulle liste in cui il docente è presente in quel preciso momento. La normativa vigente non sembra estendere i suoi effetti ai concorsi successivi, salvaguardando così il diritto dei docenti di partecipare a nuove procedure selettive per migliorare la propria carriera professionale.
 
						 
				 
				