Economie MOF: siglata l'intesa tecnica Ministero-Sindacati

Raggiunto l'accordo sulla gestione delle economie MOF: ecco le novità su contrattazione d'istituto e compensi DSGA dopo il vertice ministeriale.

15 gennaio 2026 12:30
Economie MOF: siglata l'intesa tecnica Ministero-Sindacati - Risorse MOF
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Il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un verbale tecnico per chiarire la ripartizione delle economie MOF relative al biennio 2022-2024. L'intesa, raggiunta dopo recenti indicazioni amministrative contrastanti, conferma la possibilità di riaprire la contrattazione d'istituto per l'assegnazione delle risorse residue.

Il vertice a Viale Trastevere e la risoluzione del conflitto normativo

Nella giornata di mercoledì 13 gennaio, le sale di Viale Trastevere hanno ospitato un incontro cruciale tra i rappresentanti dell'Amministrazione e le sigle sindacali. Il tavolo tecnico si è reso necessario per dissipare la confusione generata da due note emanate in rapida successione, il 22 e il 23 dicembre, dal Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale. Tali comunicazioni, contenenti direttive in palese contraddizione tra loro, avevano creato un clima di incertezza nelle istituzioni scolastiche. La convocazione urgente era stata sollecitata in particolare dalla CISL Scuola, con l'obiettivo di ristabilire un quadro normativo chiaro riguardo all'applicazione dell'Ipotesi di CCNI sulle risorse giacenti del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF).

Gestione delle economie MOF e integrazione contrattuale

Al termine del confronto, le parti hanno condiviso e firmato un verbale tecnico che definisce, in via definitiva, il modus operandi per le scuole. Il documento stabilisce che le risorse finanziarie pervenute in corso d'anno, qualificandosi come integrazione a quanto già previsto dal CCNI MOF, devono essere obbligatoriamente sottoposte alla contrattazione integrativa di Istituto. Un punto dirimente riguarda le tempistiche negoziali: in virtù dell'articolo 30 del CCNI 2019/21, anche qualora la contrattazione fosse stata precedentemente chiusa, le parti negoziali a livello scolastico conservano la facoltà di riunirsi nuovamente. Sarà quindi possibile individuare strumenti e modalità specifici per siglare un accordo supplementare, finalizzato esclusivamente alla definizione dei criteri per la ripartizione di queste nuove disponibilità economiche.

Arretrati per i funzionari DSGA nelle scuole dimensionate

Un capitolo significativo dell'intesa riguarda la gestione delle spettanze per i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA). In riferimento all'Ipotesi di CCNI siglata il 23 ottobre 2025, è stato chiarito il meccanismo di erogazione delle risorse per gli "Arretrati dell'incremento di parte variabile". Nello specifico scenario delle istituzioni scolastiche che hanno subito un processo di dimensionamento scolastico, i fondi assegnati includeranno anche la quota parte relativa alla scuola oggetto di accorpamento o modifica. Per garantire la massima trasparenza e facilitare il lavoro delle segreterie, l'Amministrazione centrale si è impegnata a pubblicare a breve un file analitico che dettagli gli importi specifici spettanti a ciascuna unità scolastica coinvolta in tali processi riorganizzativi.

L'indennità una tantum e le specifiche sui beneficiari

A margine dell'incontro, sono stati forniti ulteriori dettagli tecnici indispensabili per la corretta applicazione delle voci retributive accessorie. È stato ribadito che l'indennità di parte variabile, prevista come misura "una tantum" dal contratto collettivo integrativo citato, spetta in via esclusiva al titolare effettivo dell'incarico di DSGA. Questa precisazione elimina ogni dubbio interpretativo sulla destinazione dei fondi, vincolandoli alla figura che ha effettivamente ricoperto il ruolo e le responsabilità connesse.

In sintesi, l'accordo tecnico ha cristallizzato i seguenti punti operativi:

  • Obbligo di passaggio in contrattazione d'istituto per le risorse tardive.

  • Possibilità di accordi integrativi anche a contrattazione chiusa.

  • Inclusione delle quote delle scuole dimensionate nel calcolo degli arretrati.

  • Assegnazione dell'una tantum esclusivamente al titolare di incarico.

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