Esame terza media, il TAR Campania conferma il 9 e respinge il ricorso dei genitori

Il TAR Campania respinge il ricorso dei genitori contro il voto dell'esame terza media: la valutazione dei docenti resta insindacabile.

24 giugno 2026 08:30
Esame terza media, il TAR Campania conferma il 9 e respinge il ricorso dei genitori - Sentenza del Giudice
Sentenza del Giudice
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Un voto di 9 all'esame terza media non è bastato a una famiglia campana, convinta che il figlio meritasse il massimo. I genitori hanno portato la scuola davanti al TAR, ma il tribunale ha respinto tutto. La valutazione dei docenti non si tocca, salvo errori gravi e palesi: lo stabilisce la sentenza 1147/2026 depositata il 15 giugno.

Il caso del voto 9 contestato

Tutto nasce nell'estate 2025, quando lo studente sostiene l'esame conclusivo del primo ciclo. Il risultato tiene conto del percorso scolastico e delle prove sostenute. La commissione assegna un 9 finale, frutto della media di cinque valutazioni:

  • italiano scritto, 9 su 10;

  • matematica scritta, 9 su 10;

  • lingua straniera, 9 su 10;

  • colloquio orale, 10 su 10;

  • voto di ammissione, 9,125.

Per i genitori, però, il ragazzo avrebbe meritato il 10 in tutte e tre le prove scritte. Così notificano il ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania.

Ricorso al TAR oltre il termine

Il primo ostacolo per la famiglia è stato processuale, e si è rivelato fatale. Il termine per impugnare gli atti degli esami di Stato è di trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati. La scheda del candidato era stata resa nota il 30 giugno 2025, ma il ricorso è stato notificato solo il 26 settembre. Un giorno di troppo. Come scrivono i giudici: «Il ricorso è irricevibile in quanto notificato il trentunesimo giorno successivo a quello di formalizzazione della valutazione dell'alunno e di pubblicazione dei risultati». Questo basta a chiudere il caso, a prescindere dal merito.

Quando il giudice può intervenire sulla valutazione

Il TAR non si è fermato al cavillo formale. Ha spiegato un principio chiave: i voti di una commissione sono discrezionalità tecnica. Significa che il giudizio spetta a chi ha competenza nella materia, cioè i professori. Un giudice non può sostituire la propria opinione a quella dei commissari. Può intervenire solo davanti a errori macroscopici, illogicità evidenti o fatti travisati. Nel caso del ragazzo, nulla di tutto questo è emerso. Per questo le contestazioni sui voti sono state giudicate infondate anche nel contenuto, non solo nei tempi.

Gli errori nelle prove dell'esame terza media

Entrando nel dettaglio, la sentenza spiega ogni punteggio dell'esame terza media. In italiano la commissione aveva segnalato problemi nella correttezza grammaticale: «segnalati in più punti errori grammaticali nell'utilizzo delle lettere maiuscole o minuscole nonché imprecisioni lessicali e contenutistiche, frasi fatte, indice di una non approfondita conoscenza dell'argomento». In matematica pesava un errore di calcolo: «non è stata applicata correttamente la formula di calcolo dell'altezza, con conseguenti erroneità dei risultati riferiti al volume e al peso non corretti, segnalati nella correzione dell'elaborato». Difficile pretendere il massimo con un risultato sbagliato.

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