Esclusione dalla gita per troppe note: il TAR Campania boccia la scuola e impone il risarcimento alla famiglia
L'esclusione dalla gita per due note personali e due sanzioni collettive è stata bocciata dai giudici della Campania.
L'esclusione dalla gita di una studentessa di terza media ha acceso un caso giudiziario in Campania. La ragazza era stata fermata per alcune note, comprese due sanzioni rivolte a tutta la classe. La madre ha presentato ricorso e il TAR le ha dato ragione: la figlia è partita per la Toscana e la scuola ha dovuto pagare un risarcimento di duemila euro.
Il caso della gita in Toscana
Una madre scopre che la figlia non potrà partire per la gita di quattro giorni in Toscana. Il consiglio di classe aveva contato non solo le note personali della ragazza, ma anche due sanzioni collettive, cioè riferite all'intera classe. Il provvedimento, firmato dal dirigente l'11 marzo 2026, vietava alla minore il viaggio di istruzione previsto dal 4 al 7 maggio. La donna decide di non arrendersi e porta la vicenda davanti al giudice amministrativo, chiedendo anche un risarcimento per un evento irripetibile.
Perché l'esclusione dalla gita era illegittima
Il TAR Campania spiega perché l'esclusione dalla gita non poteva reggere. Il regolamento d'istituto ammette lo stop solo con un «numero di ammonizioni disciplinari verbali sul registro elettronico superiori a 3». La studentessa aveva due note personali. Per superare la soglia, la scuola ha aggiunto due provvedimenti «collettive o di classe», violando il principio di responsabilità personale. Una punizione rivolta a tutta la classe non può colpire un singolo alunno senza prova di una sua condotta diretta.
Le motivazioni respinte dai giudici
Il giudice considera le ragioni della scuola prive di riscontro. Le motivazioni parlavano di «sicurezza del gruppo», «incolumità degli studenti» e perfino del «prestigio dell'Istituzione Scolastica». Ma dalle due note della ragazza «non emergendo […] atteggiamenti violenti o prevaricatori nei confronti dei compagni e/o dei docenti». La scuola aveva dunque alzato il livello della misura senza reale necessità. Pesa anche un vizio procedurale: il dirigente aveva escluso l'organo di garanzia interno, un errore secondo il Tar.
La condanna a 2mila euro
Dopo il decreto urgente, la dirigente revoca l'esclusione il 15 aprile 2026 e la ragazza parte regolarmente. Il Tar dichiara così la «cessazione della materia del contendere». Resta però la condanna: le amministrazioni scolastiche devono pagare in solido duemila euro di spese legali, oltre agli accessori. Il giudice parla di «soccombenza virtuale»: anche se la scuola ha fatto marcia indietro, l'esclusione iniziale era ingiusta. La lezione vale per tutti:
le note di classe non si sommano a quelle personali;
ogni alunno risponde solo dei propri comportamenti;
l'organo di garanzia interno va sempre coinvolto.