Ferie d'ufficio al Personale ATA: la Cassazione dà ragione ai presidi

La Cassazione legittima le ferie d'ufficio per il personale ATA nei giorni di chiusura della scuola. Una guida chiara per la gestione del personale scolastico.

04 settembre 2025 08:40
Ferie d'ufficio al Personale ATA: la Cassazione dà ragione ai presidi - Corte di Cassazione
Corte di Cassazione
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La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23608/2025, ha confermato la legittimità dell'imposizione delle ferie al personale ATA durante i giorni di chiusura prefestiva delle scuole. La decisione chiarisce il potere del dirigente scolastico di disporre le ferie d'ufficio, ponendo fine ad un'importante controversia sulla gestione del personale.

La decisione della Suprema Corte sulle ferie d'ufficio

La vicenda giudiziaria nasce dal ricorso di un collaboratore scolastico contro l'assegnazione d'ufficio di due giorni di ferie in occasione della chiusura della scuola. La Suprema Corte ha stabilito che il dirigente scolastico ha il pieno diritto di collocare in ferie il personale ATA in tali circostanze. È stato inoltre precisato che le ore non lavorate possono essere coperte con ferie, festività soppresse o recupero di ore già svolte, escludendo la possibilità di prestazioni future. Questa sentenza fornisce un orientamento chiaro per la gestione scolastica.

Frazionamento ferie e contratto collettivo

Un altro punto cruciale affrontato dalla Cassazione riguarda la legittimità del frazionamento delle ferie imposto dal datore di lavoro. Il CCNL 2006-2009 consente di suddividere le ferie in più periodi, garantendo almeno 15 giorni consecutivi in estate. La Corte ha ritenuto che imporre due singole giornate non violi questo principio. La fissazione del periodo feriale spetta al dirigente scolastico, che deve bilanciare le esigenze dell'istituto con il diritto al riposo del lavoratore, come previsto dalla contrattazione collettiva.

Implicazioni per la gestione scolastica

Questa ordinanza offre certezze operative fondamentali ai dirigenti scolastici, consolidando il loro potere gestionale nell'organizzazione del personale ATA. Il potere datoriale di imporre le ferie è legittimo, anche se unilaterale, a patto che rispetti le norme contrattuali e la finalità di recupero psicofisico del dipendente. La sentenza sottolinea infine che l'interpretazione del piano delle attività, in quanto atto amministrativo, non è soggetta a una semplice rilettura da parte del giudice, ma solo a un controllo di legittimità sui criteri interpretativi.

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