Ferie estive per i supplenti: non si applicano d’ufficio dopo il 15 giugno
Una recente sentenza del Tribunale di Modena riconosce ai docenti precari il diritto al pagamento delle ferie non godute dopo la fine delle lezioni.
Il Tribunale di Modena ha stabilito che i docenti precari non possono essere considerati automaticamente in ferie al termine delle lezioni, solitamente fissato intorno al 15 giugno. L'attività didattica, infatti, prosegue anche dopo tale data con adempimenti come scrutini, esami di Stato e riunioni collegiali, che rientrano a pieno titolo nel lavoro dei supplenti con contratto fino al 30 giugno.
La sentenza di Modena riconosce 1.200 euro per ferie non fruite
Il giudice del lavoro ha accolto il ricorso presentato da Anief, riconoscendo a una docente supplente il diritto al pagamento di 1.207,04 euro oltre interessi, per ferie maturate e mai godute nel triennio 2020-2022. La decisione si basa sul principio secondo cui il solo fatto che le lezioni siano concluse non implica automaticamente la sospensione dell'attività didattica. Quest’ultima è infatti una nozione ampia che comprende anche compiti organizzativi, valutativi e formativi.
Il giudice ha sottolineato che l’assenza di lezioni frontali non coincide con l’inattività del docente, e che quindi le ferie non possono essere assegnate d’ufficio. Inoltre, ha chiarito che non spetta al docente dimostrare di aver partecipato a specifiche attività, poiché il contratto stesso prevede l’impegno fino a fine mese.
La giurisprudenza conferma: la didattica non finisce con le lezioni
Anche la Cassazione, con la recente sentenza n. 16715 del 17 giugno 2024, ha ribadito che non è legittimo considerare automaticamente in ferie i supplenti fino al 30 giugno. Il contratto ha validità fino a quella data proprio perché si riconosce una continuità nell’attività didattica anche oltre il termine delle lezioni.
La stessa linea è stata adottata dalla Corte di Giustizia europea, con tre sentenze del 6 novembre 2018 che, interpretando l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, hanno stabilito il principio del diritto alle ferie retribuite anche per i lavoratori a tempo determinato. A rafforzare ulteriormente la posizione dei precari, è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 95 del 2016, che ha sancito l’illegittimità della negazione sistematica delle ferie non godute.
Anief: migliaia di euro recuperati dai supplenti con ricorsi mirati al recupero delle ferie
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale di Anief, sempre più giudici stanno riconoscendo il diritto dei precari a ricevere un'indennità per le ferie non godute, soprattutto in caso di contratti brevi e ripetuti nel tempo. Il sindacato ha ottenuto recentemente risarcimenti fino a 65 mila euro, con punte di 18 mila euro a docente.
Pacifico invita i lavoratori precari della scuola a fare ricorso, ricordando anche la sentenza n. 3021/2020 della Cassazione, che stabilisce una prescrizione decennale per l’indennità sostitutiva delle ferie, in quanto parte integrante della retribuzione. Il sindacato si dice pronto ad accompagnare tutti i docenti interessati in questa battaglia legale per il riconoscimento dei propri diritti.
Le conclusioni della sentenza del Tribunale di Modena
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) ACCERTA E DICHIARA il diritto di XXXXXXXX XXXXXXXX all’indennità sostitutiva per
ferie non godute per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d’ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico e i giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti;
2) CONDANNA il Ministero dell’Istruzione al pagamento in favore di parte ricorrente dell’indennità
per ferie maturate e non godute per complessivi € 1.207,04, oltre interessi legali dalle singole scadenze
al saldo;
3) CONDANNA il Ministero dell’Istruzione a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, che
liquida nella complessiva somma di €. 1.314,00, oltre rimborso contributo unificato, spese generali
nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.; dispone la distrazione delle spese di lite in favore
dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Modena, 6/5/2025
Il Giudice Del Lavoro