Formazione personale scolastico: retribuzione, permessi e prerogative del Dirigente scolastico

Formazione del personale scolastico: quando è retribuita, i permessi che spettano e i limiti decisionali del Dirigente scolastico. Cosa dice la norma.

24 maggio 2025 14:24
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Formazione Personale Scolastico
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Con l’accordo tra il Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali, relativo al Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF) per l’anno scolastico 2024/2025, è stato previsto uno stanziamento di 30 milioni di euro destinati alla formazione del personale scolastico. Tali risorse serviranno ad aumentare il Fondo di Istituto per la retribuzione delle ore aggiuntive impiegate nella formazione, in conformità con l’art. 36, comma 7, del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021. Secondo questa normativa, la formazione continua rappresenta un diritto-dovere per tutti i docenti, da svolgersi preferibilmente durante l’orario di servizio, ma comunque al di fuori dell’orario di insegnamento. Questo principio garantisce un impegno formativo coerente con la pianificazione scolastica, stabilita annualmente dal collegio docenti.

Retribuzione per le attività formative: quando è obbligatoria e quanto spetta

Il comma 7 dell’art. 36 del CCNL specifica che la formazione rientra tra le attività funzionali all’insegnamento, regolate dalle famose 40+40 ore annue indicate nell’art. 44 del contratto. Tali ore devono essere impiegate prioritariamente per attività collegiali (come collegi docenti e consigli di classe). Solo se dopo averle completate residuano ulteriori ore, queste possono essere dedicate alla formazione. Se però la formazione si svolge oltre il limite delle 40+40 ore, allora deve essere retribuita tramite il MOF. In base alla tabella E1.6 del CCNL, il compenso lordo per ogni ora aggiuntiva non d’insegnamento è pari a €19,25. Le RSU sono informate sulla ripartizione delle risorse, secondo quanto stabilito dall’art. 30 del contratto nazionale. Il DM 113/2024, in attuazione dell’art. 16-ter del D.lgs. 59/2017, rappresenta un esempio di normativa applicabile alla formazione continua dei docenti.

Permessi per la formazione: differenze, modalità e preavvisi

L’art. 36 del CCNL distingue due tipologie di attività formative, ognuna con specifici diritti in merito ai permessi. Se la formazione è organizzata dall’Amministrazione scolastica (centrale o locale), il docente è considerato in servizio a tutti gli effetti e può ottenere anche il rimborso delle spese di viaggio, se i corsi si svolgono fuori sede. In alternativa, il comma 8 dello stesso articolo prevede che i docenti, sia di ruolo sia a tempo determinato, possano usufruire di 5 giorni di permesso retribuito per la formazione. Durante tali giornate, sono esentati da ogni attività didattica e funzionale, anche se il corso si svolge solo nella mattina. Questi permessi sono usufruibili solo in giornate intere e si applicano anche a chi partecipa alla formazione come formatore o animatore. Le modalità di fruizione e i tempi di preavviso devono essere definiti nell’ambito della contrattazione integrativa di istituto, come previsto dal comma 14 dell’art. 36.

Carta docente e criteri di accesso ai permessi

La carta del docente, secondo le linee guida del Ministero, può essere utilizzata per diverse attività di aggiornamento professionale, tra cui: iscrizione a corsi accreditati, partecipazione a master universitari e corsi post-laurea coerenti con il profilo professionale del docente, nonché attività previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e nel Piano Nazionale di Formazione. I criteri per la fruizione dei 5 giorni di permesso per aggiornamento sono oggetto di contrattazione a livello di istituto. Alcune scuole danno priorità ai docenti a tempo indeterminato, altre applicano un criterio di rotazione o fissano un numero massimo di partecipanti per ogni evento. Poiché in alcune giornate la formazione può coinvolgere molti docenti, è fondamentale garantire la continuità didattica conciliando il diritto alla formazione con l’organizzazione scolastica. Si consiglia quindi di consultare il Contratto Integrativo di Istituto per conoscere le regole applicabili nella propria scuola.