GPS 2026 e titolo CLIL: nuove regole per validità e punteggio

Solo le certificazioni universitarie garantiscono punti. Ecco come compilare la domanda ed evitare sanzioni durante le fasi di convalida.

15 febbraio 2026 15:00
GPS 2026 e titolo CLIL: nuove regole per validità e punteggio - Certificazioni linguistiche
Certificazioni linguistiche
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L'ordinanza ministeriale tarda ad arrivare, ma cresce l'attenzione sulla validità titolo CLIL. Per le GPS 2026, solo i corsi universitari garantiscono punteggio: escluse le certificazioni di enti privati, pena la revoca dell'incarico.

L'attesa dell'aggiornamento e il cambio di fascia

Il comparto scuola vive giorni di fervente attesa per la pubblicazione dell'ordinanza che regolerà l'aggiornamento delle GPS per il biennio 2026/2028. Una finestra temporale decisiva non solo per chi si iscrive per la prima volta, ma soprattutto per i docenti precari che mirano a ottimizzare la propria posizione. Questo rinnovo rappresenta un passaggio tecnico fondamentale: permetterà infatti il transito dall'inserimento in coda — tipico degli elenchi aggiuntivi 2025 — al pieno inserimento a pettine nella prima fascia. La corretta gestione dei titoli culturali diventa quindi l'ago della bilancia per ottenere incarichi di supplenza compatibili con le proprie esigenze geografiche e professionali.

Requisiti stringenti per la validità titolo CLIL

Tra le numerose incertezze che accompagnano la compilazione dell'istanza, la questione più spinosa riguarda i criteri di valutazione per il corso di perfezionamento CLIL (Content and Language Integrated Learning). La normativa attuale impone un distinguo netto rispetto alle prassi del passato: affinché il titolo sia valutabile nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, deve essere stato conseguito tassativamente presso un ateneo universitario. Le certificazioni rilasciate da enti di formazione non universitari, anche se precedentemente considerati validi o tollerati, non garantiscono più l'attribuzione di punteggio. È essenziale attendere la tabella titoli definitiva, ma l'orientamento ministeriale è ormai consolidato verso il riconoscimento esclusivo dei percorsi accademici.

Rischi di revoca e decurtazione punteggio

L'esperienza insegna che la fase di compilazione nasconde insidie che emergono solo a supplenza iniziata. Inserire in domanda un titolo CLIL conseguito presso enti non accreditati come università è una mossa non solo inutile, ma potenzialmente dannosa. Al momento della convalida dei titoli, operazione effettuata dalla segreteria scolastica al primo incarico, il punteggio derivante da un titolo non conforme verrà annullato. Tale decurtazione postuma modifica il posizionamento in graduatoria e può portare alla risoluzione del contratto di lavoro per mancanza dei requisiti dichiarati. Verificare la natura giuridica dell'ente erogatore è dunque un atto di responsabilità professionale indispensabile.

Domande Frequenti (FAQ)

Il CLIL rilasciato da scuole di mediazione linguistica è valido? La normativa tende a riconoscere solo i titoli rilasciati da università statali o legalmente riconosciute. I titoli di enti privati o scuole di mediazione spesso non soddisfano il requisito universitario specifico per le GPS, salvo diverse indicazioni nella nuova ordinanza.

Quanti punti vale il titolo CLIL nelle GPS? Nelle precedenti tabelle di valutazione, il possesso di certificazione CLIL congiunto a una certificazione linguistica di livello almeno B2 poteva valere fino a 3 punti. Senza certificazione linguistica abbinata, il solo CLIL vale solitamente 1 punto, ma è necessario attendere la tabella 2026.

Cosa succede se dichiaro per errore un titolo non valido? In sede di controllo, il Dirigente Scolastico provvederà alla rettifica del punteggio. Se grazie a quel punteggio errato è stata ottenuta una supplenza che non sarebbe spettata, il contratto viene risolto immediatamente.

Posso inserire un titolo CLIL conseguito online? Sì, purché l'ente erogatore sia un'università telematica riconosciuta dal MUR (Ministero dell'Università e della Ricerca). La modalità di fruizione (online o in presenza) non inficia la validità, conta l'ente che rilascia il titolo.

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