Graduatoria GPS 2026: come dichiarare correttamente laurea triennale e magistrale

Le regole ministeriali per il calcolo del punteggio tra titoli di accesso e titoli culturali aggiuntivi nelle graduatorie provinciali.

11 febbraio 2026 14:30
Graduatoria GPS 2026: come dichiarare correttamente laurea triennale e magistrale - Aggiornamento GPS 2026
Aggiornamento GPS 2026
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Il Ministero chiarisce i criteri di valutazione per le GPS 2026, specificando che la laurea triennale propedeutica alla magistrale non conferisce punteggio extra. L'analisi dettagliata serve a prevenire errori fatali nella compilazione della domanda per le supplenze scolastiche.

Il principio di esclusione tra titolo di accesso e titoli propedeutici

Durante le recenti sessioni informative dedicate all'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), è emerso un nodo cruciale che spesso trae in inganno i candidati: il rapporto tra laurea triennale e laurea magistrale. La normativa vigente stabilisce con chiarezza che, qualora il titolo richiesto per l'accesso a una specifica classe di concorso sia una laurea specialistica o magistrale, la triennale sottostante non può essere conteggiata come titolo aggiuntivo. Questo accade perché il percorso di studio superiore "assorbe" i crediti del triennio precedente, rendendolo parte integrante del requisito d'accesso e non un merito culturale ulteriore. Inserire erroneamente la triennale tra i titoli valutabili potrebbe generare incongruenze nel punteggio finale, soggette a rettifica da parte degli uffici scolastici provinciali.

Quando la laurea triennale nelle GPS 2026 genera punteggio

Esistono tuttavia scenari specifici in cui un titolo accademico di primo livello può incrementare il valore del curriculum del docente. Un titolo accademico triennale viene valutato come "ulteriore" solo se non è collegato al conseguimento della magistrale utilizzata per l'iscrizione in graduatoria. In termini pratici, se un aspirante supplente possiede una seconda laurea triennale in un ambito differente o non propedeutico al titolo principale, questa può essere dichiarata nella sezione dei titoli culturali. La distinzione è netta: tutto ciò che è servito per ottenere l'abilitazione o il titolo d'accesso è "consumato" ai fini del punteggio base, mentre ogni certificazione accademica esterna a quel percorso costituisce un valore aggiunto quantificabile secondo le tabelle di valutazione ministeriali.

Focus sulla laurea L19 e il personale educativo

Un caso emblematico che solleva frequenti dubbi riguarda la laurea L19 (Scienze dell'educazione e della formazione). Se tale titolo è stato utilizzato come base per una magistrale finalizzata all'insegnamento nella scuola secondaria, segue la regola generale e non riceve punteggio extra. Tuttavia, la versatilità della laurea L19 permette il suo impiego diretto per l'inserimento nella seconda fascia del personale educativo. In questa specifica circostanza, il titolo non funge da "ponte" ma da requisito autonomo. È fondamentale che i candidati distinguano accuratamente la funzione del titolo in base alla fascia e alla tipologia di posto per cui presentano istanza, evitando di duplicare dati che il sistema informativo del Ministero dell'Istruzione potrebbe rigettare o invalidare in fase di verifica dei titoli.

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