Graduatorie ATA 24 mesi: il congedo Legge 104 non fa punteggio secondo il Governo

Nelle graduatorie ATA 24 mesi il congedo biennale Legge 104 resta escluso dal punteggio: per Frassinetti servirebbe una legge.

28 luglio 2026 20:30
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Un congedo pagato e coperto da contributi figurativi, che però non porta nemmeno un punto in più. È il paradosso che tocca migliaia di lavoratori della scuola nelle graduatorie ATA 24 mesi. Chi si è fermato per assistere un familiare con disabilità grave si ritrova con un vuoto nel curriculum. La questione è arrivata in Parlamento e la risposta del Governo, affidata alla sottosegretaria Paola Frassinetti, è netta: senza una nuova legge, quel periodo non si valuta.

Congedo straordinario: pagato ma fuori dal conteggio

Il cuore della vicenda è il congedo straordinario previsto dall'articolo 42, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 151/2001. Serve a permettere al lavoratore di assistere in modo continuativo un parente con disabilità grave, ai sensi della Legge 104/1992, senza perdere il posto e con lo stipendio garantito. Il nodo nasce dal legame con l'articolo 4, comma 2, della Legge 53/2000. Questa norma stabilisce che il congedo non conta nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. In pratica, quel biennio è retribuito e coperto da contributi figurativi, ma non vale come servizio effettivo. E se non è servizio effettivo, non produce punteggio.

Graduatorie ATA 24 mesi e il nodo dell'ordinanza 21/2009

A complicare il quadro c'è l'Ordinanza Ministeriale 21 del 2009, che regola l'accesso ai ruoli del personale ATA. Il testo prevede che facciano punteggio i periodi di effettivo servizio e anche le assenze «da considerare a tutti gli effetti come anzianità di servizio» in base a legge o contratto. Il meccanismo però si blocca proprio qui. Il congedo straordinario, per come è scritta la norma, non rientra tra le assenze equiparate all'anzianità. Il risultato pesa sulle graduatorie ATA 24 mesi: chi ha usato quei due anni per un genitore o un figlio con disabilità grave si trova un buco che riduce le chance di entrare in ruolo.

L'orientamento dell'Usr Veneto e la nota del 2013

La linea restrittiva non è nuova. L'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ha già fatto propria l'idea che il punteggio spetti solo per il servizio davvero prestato. Un congedo, anche se autorizzato e pagato, resta pur sempre un'assenza. A rafforzare questa lettura, Frassinetti ha richiamato una nota del Dipartimento della Funzione Pubblica del 15 gennaio 2013. Quel documento chiariva già allora un punto preciso, che oggi torna utile agli uffici territoriali:

  • i periodi di congedo straordinario valgono ai soli fini del trattamento pensionistico;

  • non contano invece per l'anzianità di servizio in senso stretto.

Un orientamento che gli uffici territoriali hanno seguito alla lettera, anche nelle procedure selettive per la scuola.

Mobilità: un caso giuridico diverso

Attenzione a non confondere i due piani. La sottosegretaria ha precisato che esiste una situazione distinta, quella prevista dal CCNI Mobilità 2025-2028. Qui si parla di rapporti a tempo indeterminato già in corso. In quel contesto il congedo può essere riconosciuto per favorire l'avvicinamento al familiare disabile. Si tratta però di un ambito del tutto diverso rispetto ai concorsi e alle procedure di accesso al ruolo. La distinzione è netta: una cosa è chi è già di ruolo e chiede lo spostamento, un'altra è chi punta a entrare tramite le graduatorie. Le regole non si sovrappongono.

Perché serve una legge del Parlamento

Il Movimento 5 Stelle ha portato il tema in aula con un'interrogazione, denunciando una disparità che colpisce chi ha messo in pausa la carriera per la famiglia. La risposta, però, chiude ogni scorciatoia amministrativa. «Ogni eventuale modifica – ha spiegato Frassinetti – necessiterebbe di un apposito intervento di carattere normativo». Non basta una circolare o un orientamento degli uffici. Serve una legge del Parlamento. La sottosegretaria ha anche ricordato che la giurisprudenza recente ha confermato questa lettura restrittiva. Da qui la conclusione: «Il congedo in esame – ha ribadito – non risulta valutabile ai fini della procedura cosiddetta 24 mesi».

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