Graduatorie GPS 2026: validità certificazioni ed enti [Chiarimenti]
Confermata la valutabilità dei titoli linguistici per le Graduatorie GPS 2026 se conseguiti durante il periodo di accreditamento dell'ente
In vista del prossimo aggiornamento delle Graduatorie GPS 2026, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha fornito rassicurazioni cruciali sulla validità delle certificazioni linguistiche. I titoli restano validi se ottenuti quando l'ente erogatore risultava ufficialmente accreditato, indipendentemente dal suo status attuale nelle liste ministeriali.
Il nodo dei titoli rilasciati da enti decaduti
L'avvicinarsi della riapertura delle istanze per le supplenze ha sollevato numerosi dubbi tra gli aspiranti docenti, specialmente riguardo al punteggio derivante dalle competenze in lingua straniera. La questione centrale riguarda la spendibilità di una certificazione linguistica ottenuta in passato presso un istituto che, al momento della nuova domanda, non figura più nel decreto degli enti riconosciuti dal MIM. Una risposta netta è arrivata dalla sindacalista Chiara Cozzetto, la quale ha esaminato il caso specifico di un attestato di livello C1 conseguito nel 2022 presso un soggetto oggi non più in elenco. La conferma è positiva: il titolo mantiene la sua efficacia concorsuale e potrà essere dichiarato senza timore di decurtazioni nel punteggio.
Graduatorie GPS 2026: il principio della validità temporale
La logica adottata dall'amministrazione scolastica per le Graduatorie GPS 2026 si basa su un rigoroso criterio cronologico. Non è determinante lo status dell'ente certificatore al momento della presentazione della domanda, bensì la sua condizione giuridica all'atto del rilascio del titolo. Come precisato dagli esperti del settore, il Ministero pubblicherà, contestualmente all'Ordinanza Ministeriale, una tabella dettagliata che indicherà le finestre temporali di validità per ciascun ente. Di conseguenza, sarà legittimo inserire in graduatoria qualsiasi attestazione, purché rientri nel periodo in cui l'istituto operava sotto l'egida del riconoscimento ministeriale. Questo approccio tutela l'affidamento dei candidati che hanno investito in formazione basandosi sulle regole vigenti in quel determinato momento storico.
La continuità normativa con il Concorso PNRR3
L'orientamento attuale non rappresenta una novità assoluta, ma si pone in linea di continuità con le disposizioni già applicate durante le procedure del Concorso PNRR3. In quella circostanza, il dicastero di Viale Trastevere aveva già dissipato ogni dubbio attraverso la pubblicazione della FAQ n. 14, stabilendo un precedente amministrativo di rilievo. La nota ufficiale chiariva che la validità delle certificazioni è strettamente vincolata alla "finestra temporale" di riconoscimento dell'ente da parte del Ministero. Tale principio serve a garantire omogeneità di trattamento tra le diverse procedure di reclutamento, evitando disparità di valutazione tra chi ha conseguito il medesimo titolo in anni differenti ma presso la stessa struttura formativa.
Dettagli operativi su CLA e titoli esteri
Oltre alla questione temporale, è fondamentale che i docenti prestino attenzione alla tipologia dell'ente emittente per evitare l'esclusione del titolo dalle Graduatorie GPS. Le direttive ministeriali, ribadite anche nelle recenti procedure concorsuali, impongono paletti precisi su quali istituzioni sono abilitate a certificare le competenze linguistiche ai fini del punteggio.
Ecco i punti salienti da tenere a mente per l'aggiornamento:
Sono ammesse esclusivamente le certificazioni rilasciate da Enti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione.
Non sono validi i titoli rilasciati dai Centri Linguistici di Ateneo (CLA), a meno che non siano esplicitamente accreditati come enti certificatori esterni.
Per le certificazioni ottenute all'estero tramite circuiti internazionali riconosciuti, non è necessario alcun ulteriore atto di riconoscimento in Italia.
Questa distinzione mira a standardizzare il livello qualitativo delle competenze dichiarate, escludendo attestati che, seppur validi in ambito accademico interno, non soddisfano i requisiti per le graduatorie pubbliche nazionali.