Inclusione e privacy: il caso della scuola di Catania

Il Garante sanziona un istituto di Catania per violazione della privacy: un monito sulla responsabilità educativa e la tutela dei minori.

A cura di Redazione Redazione
22 febbraio 2026 09:00
Inclusione e privacy: il caso della scuola di Catania - Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani
Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani
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La recente decisione del Garante sulla privacy richiama l'attenzione sulla responsabilità educativa delle scuole. La protezione dei dati personali degli studenti, specialmente se disabili, non è un mero onere burocratico, ma una priorità per garantire un'inclusione scolastica sicura.

Diritto all’inclusione e diritto alla riservatezza: il caso dell’istituto di Catania come paradigma della responsabilità educativa nell’era digitale

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani interviene sul provvedimento del 29 gennaio 2026 con cui il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato illecito il trattamento realizzato da un istituto scolastico di Catania, che aveva reso accessibili online informazioni idonee a rivelare la condizione di disabilità di 51 studenti attraverso la pubblicazione delle convocazioni dei Gruppi di Lavoro Operativo.

La portata di questa decisione non può essere ridotta alla dimensione sanzionatoria. Essa rappresenta, piuttosto, un passaggio interpretativo rilevante nel modo in cui il diritto europeo e nazionale ridefiniscono la responsabilità educativa delle istituzioni scolastiche nello spazio digitale. Quando il dato personale riguarda un minore e, soprattutto, quando consente di inferire informazioni relative alla salute, esso entra in una sfera giuridica qualificata che impone un livello di tutela rafforzato e un controllo preventivo rigoroso sulla liceità del trattamento.

Il provvedimento del Garante chiarisce che la distinzione tra errore materiale e violazione giuridica non coincide. Nel paradigma del Regolamento generale sulla protezione dei dati, la responsabilità non si fonda sull’intenzionalità ma sulla capacità organizzativa di prevenire la diffusione indebita. Ciò significa che la protezione dei dati non è un adempimento successivo all’azione amministrativa, bensì una condizione che deve orientarne la progettazione.

Nel contesto scolastico questa affermazione assume un valore pedagogico profondo. L’inclusione non è soltanto un insieme di pratiche didattiche, ma una cornice di tutela che riguarda anche la rappresentazione pubblica dello studente. Rendere conoscibile la partecipazione a un GLO, associandola al nominativo, produce un effetto simbolico che trascende la dimensione documentale: trasforma un dispositivo di supporto educativo in un indicatore pubblico di vulnerabilità.

La digitalizzazione amplifica tale effetto. La persistenza dei contenuti, la loro indicizzazione e la possibilità di rintracciarli nel tempo modificano radicalmente la natura dell’errore amministrativo, che da episodico diventa potenzialmente permanente. In questo scenario, la gestione dei dati scolastici diventa parte integrante della responsabilità educativa, perché incide sulla costruzione dell’identità sociale dello studente.

Il provvedimento ribadisce inoltre un principio centrale del diritto della protezione dei dati: il titolare del trattamento coincide con l’istituzione nella sua interezza. Questo elemento ha una rilevanza sistemica per la scuola, poiché impone di superare la logica della responsabilità individuale e di riconoscere la privacy come dimensione organizzativa, culturale e professionale. La competenza digitale non può limitarsi all’uso degli strumenti, ma deve includere la capacità di valutarne le implicazioni giuridiche ed educative.

Dal punto di vista mediatico, il caso evidenzia come la credibilità delle istituzioni educative sia sempre più legata alla loro capacità di governare la circolazione delle informazioni sensibili. La fiducia delle famiglie e la percezione di sicurezza educativa si costruiscono anche attraverso pratiche invisibili, come la corretta gestione documentale e la prevenzione dell’esposizione non necessaria dei dati.

La sanzione irrogata, qualificata come effettiva, proporzionata e dissuasiva, assume dunque una funzione che non è soltanto repressiva ma interpretativa. Essa segnala che la protezione dei dati personali costituisce un indicatore della qualità istituzionale della scuola e un presupposto del diritto all’inclusione. L’inclusione, infatti, perde consistenza se la condizione che la giustifica diventa elemento di conoscibilità pubblica non controllata.

Sotto il profilo pedagogico, emerge una questione più ampia: la scuola digitale produce continuamente narrazioni implicite sugli studenti. Ogni atto di pubblicazione contribuisce a definire cosa viene reso visibile e cosa resta protetto. In questa prospettiva, la riservatezza non è un limite alla trasparenza ma uno strumento di giustizia educativa, perché preserva la possibilità dello studente di essere riconosciuto oltre le categorie amministrative che lo riguardano.

Le conclusioni che si possono trarre da questo caso riguardano la trasformazione del concetto stesso di responsabilità scolastica. Il diritto alla protezione dei dati, soprattutto quando intrecciato con disabilità e minore età, assume una funzione costitutiva del diritto all’istruzione, poiché tutela lo spazio entro cui la persona può apprendere senza essere definita pubblicamente dalla propria fragilità. In termini giuridici, la riservatezza diventa garanzia di non discriminazione; in termini pedagogici, diventa condizione di possibilità dell’inclusione autentica.

Il caso dell’istituto di Catania evidenzia quindi la necessità di una maturazione culturale delle istituzioni educative: passare da una concezione tecnica della privacy a una concezione pedagogico-giuridica della protezione, in cui la gestione dell’informazione è riconosciuta come parte della cura educativa. L’innovazione digitale, se non governata da questo paradigma, rischia di produrre forme involontarie di esposizione che contraddicono le finalità inclusive della scuola.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ritiene che episodi come questo debbano essere letti come momenti di chiarimento istituzionale. Proteggere i dati degli studenti significa proteggere la loro biografia educativa, la loro autodeterminazione e il diritto a non essere ridotti a informazioni sensibili accessibili oltre il contesto necessario.

In una prospettiva costituzionale, la scuola è il luogo in cui i diritti non vengono solo insegnati ma praticati. La protezione dei dati, quando riguarda minori e disabilità, rappresenta una delle forme più concrete di questa pratica, perché traduce il principio di dignità in organizzazione, in procedure e in responsabilità condivisa. La qualità democratica dell’istituzione educativa si misura anche da ciò che decide di non rendere pubblico.

prof. Romano Pesavento, presidente CNDDU

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