Indennizzo per i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie: guida completa

Guida sull’indennizzo per danni da vaccinazioni obbligatorie in Italia, con dettagli su come richiederlo e chi ne ha diritto.

01 aprile 2025 19:56
Indennizzo per i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie: guida completa - Vaccinazioni obbligatorie
Vaccinazioni obbligatorie
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Lo Stato italiano garantisce un indennizzo a coloro che subiscono gravi danni alla salute a seguito di trattamenti sanitari obbligatori, come le vaccinazioni. La legislazione italiana prevede due misure principali per chi è stato danneggiato irreversibilmente da vaccinazioni obbligatorie: la Legge 210/1992, che fornisce un indennizzo economico, e la Legge 229/2005, che offre un ulteriore sussidio. Le prestazioni sono riconosciute indipendentemente dal reddito del beneficiario e sono esenti da imposte. In questo articolo, esploreremo le modalità di accesso, i requisiti, e le procedure per ottenere i benefici previsti.

Indennizzo per i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie

La Legge 25 febbraio 1992, n. 210 stabilisce il diritto a un indennizzo economico per chi ha subito danni irreversibili a causa di vaccinazioni, trasfusioni o somministrazione di emoderivati infetti. I beneficiari possono ricevere una somma economica che si articola in due componenti:

  • Somma determinata dalla Tabella B (Legge 177/1976), cumulabile con altre indennità.
  • Indennità integrativa speciale (Legge 324/1959).

In aggiunta, coloro che sono danneggiati da vaccinazioni obbligatorie possono richiedere un assegno una tantum pari al 30% dell’indennizzo dovuto, per il periodo che intercorre tra il danno e l’ottenimento dell’indennizzo stesso.

Chi ha diritto all'indennizzo?

Possono presentare domanda di indennizzo:

  • Soggetti danneggiati da epatite o infezione da HIV derivante da trasfusione o somministrazione di emoderivati.
  • Danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, previste per legge o ordinanza sanitaria.
  • Operatori sanitari infettati a causa di contatti con sangue o suoi derivati.
  • Soggetti non vaccinati che hanno subito danni a causa di contatti con persone vaccinate.
  • Soggetti che per lavoro o per incarico ufficiale si sono sottoposti a vaccinazioni necessarie, anche se non obbligatorie.
  • Danneggiati irreversibilmente da vaccinazione anti SARS-CoV-2.
  • Coniuge e figli di persone decedute a causa di vaccinazioni o patologie correlate.

Come presentare la domanda di indennizzo?

L’indennizzo può essere richiesto presso l’Azienda Sanitaria di residenza. Il termine per la presentazione della domanda è di tre anni dalla conoscenza del danno. In caso di decesso del danneggiato, gli aventi diritto (in ordine, coniuge, figli, genitori, fratelli minorenni, fratelli maggiorenni) possono presentare una domanda per un assegno una tantum di 77.468,53 euro, entro 10 anni dalla data del decesso.

Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato dall’Ufficio V della Direzione dei Servizi del Tesoro (DST), che provvede al trasferimento delle somme entro 90 giorni dal provvedimento autorizzativo del Ministero della Salute. Le rate vengono pagate ogni due mesi, posticipate.

Indennizzo aggiuntivo (Legge 229/2005)

La Legge 29 ottobre 2005, n. 229, prevede un sussidio aggiuntivo per chi ha già ricevuto l’indennizzo di cui alla Legge 210/1992. L'importo varia a seconda della gravità del danno e della categoria attribuita dalla commissione medico-ospedaliera, con importi che vanno da sei a quattro volte la somma iniziale.

I beneficiari devono inviare la domanda al Ministero della Salute, seguendo le modalità indicate sul sito ufficiale. La graduatoria dei beneficiari viene stilata in base alla gravità dell'infermità, alle difficoltà economiche e all'ordine di presentazione delle domande. In caso di accoglimento della richiesta, viene emesso un decreto per la liquidazione del sussidio.

Assegno una tantum

In aggiunta all'indennizzo aggiuntivo, gli aventi diritto possono ricevere un assegno una tantum pari al 50% dell'ulteriore indennizzo, per il periodo che intercorre tra l’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo.

Modalità di pagamento dell'indennizzo aggiuntivo

Il pagamento dell’indennizzo aggiuntivo segue modalità differenti in base alla situazione del beneficiario:

  • Per soggetti capaci di intendere e volere che non ricevono assistenza continuativa, l’indennizzo viene corrisposto integralmente al danneggiato.
  • Per soggetti capaci di intendere e volere che ricevono assistenza, l’indennizzo è suddiviso al 50% tra il danneggiato e i congiunti che prestano assistenza.
  • Per soggetti minori o incapaci di intendere e volere, l’indennizzo è integralmente corrisposto ai congiunti conviventi che prestano assistenza.

Modalità di richiesta

L’indennizzo per i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie è un diritto sancito dallo Stato, che garantisce supporto economico in caso di danni irreversibili a causa di trattamenti sanitari obbligatori. I soggetti danneggiati e i loro familiari devono presentare domanda presso le competenti Aziende Sanitarie o il Ministero della Salute, seguendo le procedure previste.

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