Infortunio a scuola durante l'educazione fisica: niente risarcimento per l’alunna maggiorenne
Il Tribunale di Perugia nega i 25mila euro per la caduta in educazione fisica: decisive la maggiore età e la condotta dei docenti.
Un recente verdetto sul tema dell’infortunio a scuola scagiona l’istituto e crea un precedente rilevante. Il Tribunale di Perugia ha respinto l’istanza di una studentessa maggiorenne, infortunatasi saltando gli ostacoli, stabilendo l’assenza di colpe per il corpo docente e condannando la ricorrente al pagamento delle spese.
La sentenza sul risarcimento danni e l'iter giudiziario
Con la pronuncia della sentenza n. 40/2026, depositata in cancelleria il 7 gennaio scorso, i giudici umbri hanno posto fine a un contenzioso legale che vedeva contrapposti una giovane allieva e l'amministrazione scolastica. Al centro della disputa vi era la richiesta di un corposo risarcimento danni, quantificato dalla difesa della ragazza in 25.853,75 euro, a seguito di un trauma riportato tra le mura scolastiche. La decisione del tribunale, tuttavia, ha ribaltato le aspettative dell'attrice: non solo è stata esclusa qualsivoglia responsabilità in capo al Ministero dell’Istruzione e all'istituto frequentato, ma la studentessa è stata altresì condannata a rifondere le spese legali, evidenziando l'infondatezza della pretesa risarcitoria alla luce delle prove emerse.
L’obbligo di vigilanza e il fattore anagrafico
Uno dei nodi cruciali sciolti dalla magistratura riguarda l'estensione del dovere di controllo da parte del personale scolastico. Sebbene l'iscrizione a scuola generi un vincolo contrattuale che impone la salvaguardia dell'incolumità fisica degli iscritti, la Corte di Cassazione insegna che tale obbligo di vigilanza non è monolitico, bensì inversamente proporzionale all'età e alla maturazione degli allievi. Nel caso di specie, il fatto che la vittima fosse una studentessa maggiorenne ha giocato un ruolo determinante: il soggetto adulto, infatti, possiede per legge la capacità di discernimento necessaria per valutare i rischi e autodeterminarsi. Di conseguenza, il perimetro della responsabilità della scuola si restringe notevolmente quando l'alunno è in grado di percepire il pericolo intrinseco di un'azione e agire con la dovuta prudenza.
La ricostruzione dell'incidente in palestra
Dall'istruttoria dibattimentale è emersa una dinamica dei fatti che ha scagionato l'insegnante di educazione fisica. L'evento traumatico si è verificato durante una sessione didattica standard che prevedeva il salto degli ostacoli, una pratica comune nei programmi ministeriali. Le testimonianze oculari e la documentazione prodotta hanno confermato che l'istituzione scolastica aveva adottato tutte le cautele necessarie per prevenire infortuni.
In particolare, il giudice ha valorizzato i seguenti elementi probatori a favore della scuola:
Presenza attiva del docente: L'insegnante era in loco e vigilava sulla classe.
Istruzione tecnica: Erano state fornite spiegazioni dettagliate sulla corretta esecuzione del salto.
Preparazione atletica: Gli studenti avevano effettuato un adeguato riscaldamento muscolare.
Idoneità dell'attrezzatura: Gli ostacoli erano posizionati a distanze regolamentari e sicure.
L'alea sportiva e la condanna alle spese
La conclusione a cui è giunto il Tribunale di Perugia stabilisce che non ogni incidente avvenuto in orario scolastico genera un automatico diritto all'indennizzo. La caduta della giovane è stata inquadrata nell'ambito della cosiddetta alea normale dello sport: un rischio calcolato e inevitabile connesso alla natura stessa dell'attività fisica, che non può essere imputato a negligenza istituzionale se, come dimostrato, le norme di sicurezza sono state rispettate. La tempestività dei soccorsi, con l'arrivo al Pronto Soccorso registrato alle 10:32, ha ulteriormente corroborato la diligenza del personale. La sentenza si chiude con un conto salato per la studentessa: oltre al mancato ristoro, dovrà versare 2.800 euro per compensi professionali, oltre agli oneri accessori, confermando che senza la prova di una condotta omissiva della scuola, il danno resta a carico di chi lo subisce.