Infortunio a scuola, Cassazione: 'Il risarcimento non è automatico' [Chiarimenti]

La Cassazione chiarisce i criteri per il risarcimento per l'infortunio a scuola: necessaria la prova della negligenza e di una condotta anomala.

07 gennaio 2026 12:30
Infortunio a scuola, Cassazione: 'Il risarcimento non è automatico' [Chiarimenti] - Corte di Cassazione
Corte di Cassazione
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Una recente ordinanza stabilisce che il risarcimento per l'infortunio a scuola non è scontato. I giudici richiedono la prova di condotte anomale o carenze nella vigilanza, escludendo la responsabilità oggettiva dell'istituto per incidenti durante le lezioni.

La decisione sul risarcimento per l'infortunio a scuola

Con l’ordinanza n.33392/2025, la Suprema Corte ha respinto la richiesta economica presentata da un genitore per un incidente avvenuto durante l’ora di educazione fisica. I giudici hanno chiarito che la sola presenza dell'alunno nei locali scolastici non garantisce l'indennizzo.

Il verificarsi dell'evento lesivo sotto la sorveglianza del docente non determina, di per sé, una colpa automatica dell'istituto. Per ottenere il ristoro dei danni è fondamentale dimostrare il nesso causale tra l'incidente e una specifica mancanza di controllo da parte del personale.

Dinamica dell'incidente e onere della prova

Nel caso specifico, l’alunno ha riportato lesioni in palestra attribuendole a un fallo di gioco di un compagno, senza però fornire una ricostruzione coerente dei fatti. La mancanza di dettagli precisi sulla dinamica ha impedito alla Corte di accertare se l'insegnante avrebbe potuto prevenire l'evento.

Per valutare la responsabilità civile sono necessari elementi specifici:

Limiti della vigilanza scolastica

La vigilanza del personale docente non può essere intesa come una garanzia assoluta che copre ogni imprevisto. Le cadute accidentali o gli scontri che avvengono durante le attività motorie rientrano spesso nell'alea normale dello sport praticato.

La scuola risponde esclusivamente di carenze organizzative reali e dimostrate, mantenendo un equilibrio tra la tutela degli alunni e la ragionevolezza delle pretese. Il semplice dato spazio-temporale non sostituisce l'obbligo giuridico di provare i fatti in modo concreto e circostanziato.

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