Infortunio di uno studente universitario in visita didattica: di chi è la responsabilità?

La Corte d'Appello conferma che la condotta imprudente dello studente universitario esclude la responsabilità dell'Università.

16 marzo 2026 09:15
Infortunio di uno studente universitario in visita didattica: di chi è la responsabilità? -
Condividi

La recente sentenza della Corte d’Appello di Napoli chiarisce i confini della responsabilità dell'università in caso di infortunio durante le uscite didattiche. Nello specifico, la richiesta di risarcimento danni di uno studente a seguito di una caduta in un sito archeologico, evidenziando come l'autonomia del maggiorenne influisca sul nesso causale.

Dinamica del sinistro e primo grado di giudizio

Nel 2005, una studentessa della Facoltà di Lettere di Napoli è rimasta vittima di una caduta durante un sopralluogo di topografia antica presso il sito di Monte Tifata. Il terreno, reso scivoloso dalle intemperie, ha causato una frattura all'avambraccio della giovane. Nonostante l'INAIL avesse già riconosciuto un indennizzo per menomazione fisica, la vittima ha citato l'ateneo richiedendo la copertura integrale di tutti i danni patiti.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato la domanda nel 2019. Secondo il giudice, l'istituzione ha dimostrato di aver adempiuto ai propri obblighi informativi. La natura impervia del luogo era nota alla studentessa, la cui condotta imprudente è stata individuata come fattore determinante dell'evento lesivo.

Il quadro normativo sulla responsabilità università infortunio

Il regime giuridico applicabile si fonda sulla responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.). Il rapporto tra discente e università genera un obbligo di protezione e vigilanza, noto come "contatto sociale". Tuttavia, l'intensità di tale vigilanza decresce proporzionalmente all'aumento dell'età dello studente.

Il nesso causale e l'imprudenza della studentessa

Ai sensi dell'art. 1227 c.c., il comportamento negligente del danneggiato può limitare o escludere il diritto al risarcimento. Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che la studentessa:

  • Aveva già percorso il tragitto durante l'ascesa, conoscendone le insidie.

  • Era stata preventivamente avvertita dai docenti sulle criticità del terreno.

  • Godeva della piena capacità di intendere e di volere in quanto maggiorenne.

Questi elementi hanno interrotto il nesso causale tra l'organizzazione dell'evento e il danno, rendendo l'incidente non imputabile all'ateneo.

La decisione definitiva della corte d'appello

Con la sentenza n. 1238/2026, la Seconda Sezione Civile ha confermato il verdetto di primo grado. Le testimonianze hanno ribadito che gli studenti erano consapevoli dei rischi legati al terreno scosceso. La Corte ha sottolineato che un soggetto adulto deve adottare le normali cautele richieste dalla situazione ambientale.

Inoltre, è stato chiarito che la presenza di una polizza assicurativa stipulata dall'università non garantisce automaticamente il risarcimento all'attore se non vi è una domanda esplicita verso l'assicuratore o se manca la responsabilità dell'ente. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di un ulteriore contributo unificato.

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail