Insegnante di sostegno e supplenze: regole e limiti [FAQ]
Gestione della classe e supplenze per il docente di sostegno: ecco quando la legge consente la sostituzione dei colleghi curriculari.
Il ruolo dell'insegnante di sostegno nel sistema scolastico italiano è spesso oggetto di dubbi interpretativi. Secondo la Legge 104/1992, questo docente è contitolare della classe e finalizzato all'inclusione, ma il suo utilizzo per le supplenze è limitato a casi eccezionali.
La contitolarità del docente specializzato e la Legge 104
Il quadro normativo delineato dall'articolo 13, comma 6, della Legge 104/1992 stabilisce un principio cardine: il docente di sostegno non è un assistente dell'alunno con disabilità, ma un insegnante di ruolo a pieno titolo all'interno del consiglio di classe. Questa contitolarità implica una partecipazione attiva alla programmazione didattica e alla valutazione di tutti gli studenti, non solo di quelli con bisogni educativi speciali. Tuttavia, la sua funzione primaria resta la promozione del processo di socializzazione e dell'integrazione scolastica, agendo come perno tra la famiglia, gli specialisti sanitari e l'istituzione scolastica.
Il divieto di sostituzione del docente curriculare
Nonostante la parità di status con i colleghi, l'amministrazione scolastica non può disporre liberamente del docente di sostegno per coprire le assenze del personale di cattedra. Il comma 3 del medesimo articolo 13 impone alle scuole di garantire il diritto prioritario dell'alunno disabile a ricevere il supporto previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI). Di conseguenza, sottrarre il docente specializzato alla sua funzione per affidargli l'intera classe configura una potenziale lesione del diritto allo studio costituzionalmente protetto. La prassi di utilizzare il sostegno per "tappare i buchi" dell'organico è dunque illegittima se non supportata da motivazioni d'urgenza documentabili.
Deroghe eccezionali e gestione delle emergenze
Esistono tuttavia degli scenari circoscritti in cui l'insegnante di sostegno può legittimamente tenere la classe o effettuare sostituzioni. Il primo caso si verifica durante l'assenza dell'alunno disabile di riferimento: in questa circostanza, il docente rimane a disposizione della scuola e può essere impiegato per supplenze interne. Il secondo caso riguarda l'impossibilità assoluta di reperire supplenti, una situazione che deve essere temporanea e "imprescindibilmente breve". Anche in tali frangenti, il dirigente scolastico deve prioritariamente tutelare l'erogazione del servizio di supporto specialistico, evitando che la gestione dell'intera classe comprometta l'inclusione.
Domande Frequenti (FAQ)
Il docente di sostegno può essere obbligato a fare supplenza in un'altra classe? In linea generale no, specialmente se l'alunno con disabilità è presente a scuola. La sostituzione in altre classi è considerata una procedura residuale ed eccezionale.
Cosa succede se l'alunno disabile è assente? Se l'alunno è assente, il docente di sostegno deve restare a scuola ed è a disposizione per le attività della classe o per eventuali sostituzioni disposte dal Dirigente.
È legale lasciare l'intera classe al solo insegnante di sostegno? Sì, poiché è contitolare della classe. Tuttavia, se questo avviene regolarmente per sostituire il collega curriculare assente, si configura una violazione della finalità del suo ruolo.