Iscrizioni multiple ai Corsi INDIRE: 'Leggere la norma con attenzione per non cadere in errore'

Il comunicato sulla norma che vieta le iscrizioni multiple. Un'analisi chiara del DM 75/2025 per evitare errori e interpretazioni fantasiose sui Corsi INDIRE.

10 luglio 2025 23:13
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Il comunicato sull'interpretazione del DM 75 del 24 aprile 2025 relativo alle iscrizioni multiple ai corsi INDIRE. Per gli scriventi il dispositivo normativo è inequivocabile e non lascia spazio a dubbi. La norma parla chiaramente di "istanza di iscrizione", smentendo la possibilità di candidature multiple. È fondamentale leggere attentamente il testo per non cadere in errore, spesso alimentato dalla paura e dalla speculazione.

Iscrizioni multiple ai corsi INDIRE: una semplice lettura della norma supera ogni fantasiosa interpretazione

Leggiamo in maniera coordinata il comma 1 e il comma 2 dell'art. 6 del DM 75 del 24 aprile 2025 che riportiamo il cui contenuto riportiamo integralmente qui di seguito:

 Articolo 6 (Iscrizione ai percorsi di formazione

1. Coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 presentano istanza di iscrizione ai percorsi erogati dall’INDIRE ovvero da una Università. 

2. In caso di eccedenza di iscrizioni, l’INDIRE e le Università stilano proprie graduatorie distinte per grado di istruzione, assegnando priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nel quinquennio di riferimento. A parità di posizione prevale il docente più giovane. Nel caso di mancato accoglimento dell’istanza di iscrizione, l’interessato può verificare la disponibilità di posti residui presso i percorsi autorizzati ai sensi del presente decreto. 

3. Se le richieste non possono essere soddisfatte secondo le previsioni del comma 2, le eccedenze di iscrizioni saranno trattate con priorità per un ulteriore ciclo di percorsi di formazione, eventualmente autorizzato dal Ministero dell’istruzione e del merito, da concludersi entro il 31 dicembre 2025. 

4. L’iscrizione ai percorsi di cui al presente decreto preclude la possibilità di iscriversi ai percorsi di formazione previsti ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106. 5. L’INDIRE e le Università sono titolari del trattamento dei dati personali in riferimento alle procedure di iscrizione e di frequenza.  

Vogliamo evidenziare come sia chiaro che leggendo i due commi e ponendo l'attenzione alle parole "istanza di iscrizionesi capisce molto bene cosa intende il legislatore in questo articolo.

Non è sicuramente riferito all'immatricolazione, ma è precisato che si riferisce al processo di candidatura ai percorsi.

Riteniamo sia quindi difficile dare spazio e credito ad altre interpretazioni.

Le iscrizioni multiple non sono consentite. Ammettere di avere sbagliato o almeno smetterla di cercare di convincere o di convincersi che è consentito sarebbe una mossa ben più saggia in questo momento.

Oppure in fondo basterebbe semplicemente non parlare più e cercare il modo di rimediare allo scempio che è successo. 

Capiamo bene cosa c'è stato alla base di tutto: la paura!

Il problema è sempre lo stesso. Nel mondo della scuola c'è chi ha paura di perdere l'occasione di lavorare e dall'altro lato c'è chi sente l'odore della preda che se ne approfitta.

Eppure basterebbe leggere bene e non lasciarsi "spolpare dagli avvoltoi".

 A questo punto speriamo solo che chi ha invece letto bene o molto semplicecmente non ha avuto nemmeno le possibilità economiche di partecipare alle multiiscrizioni e si è tenuto la paura di non farcela, sia tutelato da tutto ciò che ne può scaturire. Ritardi, disguidi e chi più ne ha più ne metta. 

Chi invece ha operato senza scrupolo per carpire le prede? A quello veramente speriamo si possa mettere la parola fine.

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