Mini call veloce sostegno 25/26: rientrare in provincia è possibile?

Mini call veloce sostegno 25/26: ecco quando è possibile rientrare nella propria provincia, chi può chiedere assegnazione e cosa si rischia col rifiuto

04 agosto 2025 10:29
Mini call veloce sostegno 25/26: rientrare in provincia è possibile? - mini call veloce
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La Mini call veloce sul sostegno 2025/26 offre l’immissione in ruolo in province diverse da quelle di inserimento GPS. Ma cosa accade dopo? Quando sarà possibile rientrare nella propria provincia d’origine? E quali sono i vincoli e le deroghe previsti? Le risposte ai dubbi più frequenti su assegnazione provvisoria, trasferimenti e rifiuto dell’incarico

Vincolo triennale e deroghe: quando si può rientrare

Chi accetta una nomina da Mini call veloce sarà immesso in ruolo in una provincia diversa da quella di inserimento in GPS, ed è soggetto al vincolo triennale previsto dall’art. 5, comma 10 del DL 44/2023. Tuttavia, già dal secondo anno di servizio, è possibile presentare domanda di assegnazione provvisoria, purché si rientri in una delle deroghe previste dal contratto nazionale: ad esempio, presenza di figli minori di 16 anni o di coniuge trasferito d’ufficio.

Inoltre, una volta superato l’anno di prova, si può presentare anche domanda di trasferimento, sempre avvalendosi delle stesse deroghe. È il caso, ad esempio, di una docente siciliana assunta in Liguria, con figlia minore e coniuge militare temporaneamente trasferito al Nord: potrà richiedere l’assegnazione per il 2026/27 e, se il marito sarà destinato nuovamente in Sicilia, godrà di precedenza nei movimenti sia annuali che definitivi.

Congedo, aspettativa e assegnazione: tempi e limiti

Il superamento dell’anno di prova è requisito imprescindibile per la presentazione delle domande di mobilità e assegnazione provvisoria. Anche chi ha diritto al congedo parentale o all’assistenza ai sensi della legge 104, potrà usufruirne, ma dovrà in ogni caso svolgere il periodo di prova nella sede assegnata. Solo dall’anno scolastico successivo all’immissione in ruolo, sarà possibile chiedere il trasferimento o l’assegnazione, a patto che siano rispettati i requisiti contrattuali (come la gravità della disabilità del familiare assistito, art. 3, comma 3 della L. 104/92).

Rinviare l’anno di prova è possibile, ma posticipa l’accesso alla mobilità: ad esempio, una docente con figli piccoli e madre disabile potrà sospendere l’anno per fruire del congedo, ma dovrà completarlo prima di presentare qualunque istanza di mobilità o assegnazione. Durante il vincolo, le domande sono limitate, salvo rientrare nelle deroghe previste dal contratto integrativo.

Rifiuto dell’incarico e sanzioni: cosa si rischia

Un aspetto fondamentale riguarda il rifiuto dell’incarico ottenuto tramite Mini call. L’assegnazione della provincia – anche senza accettazione esplicita – comporta l’esclusione da tutte le supplenze per l’anno scolastico in corso. Lo chiarisce il DM 137/2025 e la nota annuale sulle supplenze: non sarà possibile ottenere incarichi da GPS, da graduatorie d’istituto né tramite interpello, neanche in altre classi di concorso o tipologie di posto.

Inoltre, la procedura informatizzata rende il rifiuto visibile al sistema, quindi non è realistico che il docente possa essere convocato comunque da un altro istituto. Dopo l’assegnazione, l’aspirante deve esprimere accettazione o rinuncia entro cinque giorni, ma il solo inserimento tra gli assegnati basta a far scattare la sanzione. È quindi essenziale ponderare con attenzione la scelta di partecipare, valutando bene i vincoli e le possibilità di mobilità futura.