Mobilità 2025/26, deroga per genitore over 65: domanda respinta senza l’indicazione del comune di residenza
Mobilità docenti vincolati: obbligo di indicare il comune nella domanda per la deroga genitore. Senza questa preferenza, la richiesta viene respinta.


I docenti vincolati hanno potuto presentare domanda di mobilità per il 2025/28 solo se rientravano in una delle deroghe previste dall’articolo 2 del CCNI. Tra queste, una delle più rilevanti è la deroga per ricongiungimento al genitore ultrasessantacinquenne, applicabile ai docenti con un genitore che compia 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.
Tuttavia, per usufruire di questa possibilità, era necessario rispettare precise condizioni, tra cui l’obbligo di indicare il comune di residenza del genitore come prima preferenza nella domanda. Errori nella compilazione o omissioni di documentazione possono comportare la mancata convalida della richiesta.
Requisiti per la deroga genitore
I docenti vincolati perché neoassunti o soddisfatti nella mobilità 2023/24 o 2024/25 su preferenza puntuale (singola scuola) hanno potuto presentare domanda solo se in possesso dei requisiti previsti dal CCNI 2025/28.
In particolare, per la deroga per ricongiungimento al genitore, erano richiesti:
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante il diritto alla deroga (modello G del MIM);
- Dichiarazione di residenza del genitore, con indicazione della decorrenza dell’iscrizione anagrafica, che doveva essere anteriore di almeno tre mesi alla pubblicazione dell’OM sulla mobilità;
- Obbligo di indicare il comune di ricongiungimento come prima preferenza, anche se preceduto da una o più scuole dello stesso comune.
L’indicazione della preferenza sintetica del comune era vincolante: in assenza di questa, la domanda non poteva essere accolta.
Obblighi per le altre deroghe e convalida delle domande
L’obbligo di indicare il comune di ricongiungimento vale anche per gli altri soggetti beneficiari di deroghe per assistenza o disabilità personale. I docenti con disabilità dovevano invece indicare il proprio comune di residenza.
Il mancato rispetto di queste regole comporta la non convalida della domanda da parte degli uffici competenti, come chiaramente stabilito nel CCNI 2025/28.
In questi giorni, gli Uffici Scolastici stanno inviando le comunicazioni relative alla convalida o al rigetto delle richieste. Numerosi docenti stanno ricevendo esiti negativi per errori nella compilazione, in particolare per l’assenza della preferenza sintetica del comune, pregiudicando così la possibilità di ottenere il trasferimento.