Mobilità 2025/26: persa la precedenza per il rientro se non si presenta domanda ogni anno

Mobilità 2025/26: i docenti soprannumerari mantengono la precedenza solo presentando domanda annuale con scuola di ex titolarità come prima scelta.

05 aprile 2025 09:25
Mobilità 2025/26: persa la precedenza per il rientro se non si presenta domanda ogni anno - licenziamenti ata
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Mobilità e precedenza per i docenti soprannumerari: come funziona e cosa fare per non perdere i diritti. Un docente dichiarato perdente posto, per conservare il diritto alla precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità, deve presentare ogni anno domanda di mobilità. Tale obbligo si estende per un periodo massimo di dieci anni, in cui è necessario indicare come prima preferenza l’istituto da cui si è stati trasferiti. La normativa è contenuta nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) 2025/2028, articolo 13, comma 1, punto II.

Cosa prevede la normativa

Secondo quanto previsto dal CCNI 2025/2028, il diritto al rientro con precedenza si conserva solo se si presenta domanda di mobilità ogni anno per dieci anni successivi al trasferimento. Tale domanda deve contenere, come prima preferenza, la scuola di ex titolarità. In mancanza della domanda annuale, la precedenza decade.

Se entro il termine del 25 marzo 2025, non si è presenta domanda di mobilità si perde sia la precedenza per il rientro, sia il punteggio di continuità maturato nella scuola di provenienza. Si potrà comunque presentare domanda di mobilità in futuro, ma senza alcuna precedenza.

A chi spetta la precedenza e con quali condizioni

La precedenza per il rientro nella scuola di ex titolarità riguarda i docenti trasferiti:

  • a domanda condizionata;
  • d’ufficio senza domanda;
  • anche su tipologie diverse di posto (comune/sostegno).

Tale precedenza è valida per i movimenti dal 2024/25 in poi e per i docenti trasferiti nei dieci anni scolastici precedenti, purché abbiano presentato domanda ogni anno. I trasferiti prima del 2015/16 che non hanno ottenuto il rientro non hanno più diritto alla precedenza.

Non spetta la precedenza a chi:

  • non ha presentato domanda condizionata;
  • ha ottenuto trasferimento interprovinciale o cambiato ruolo/cattedra.

Modalità per mantenere la precedenza

Per conservare la precedenza, occorre:

  • presentare domanda di mobilità ogni anno, per un massimo di dieci anni;
  • indicare come prima preferenza la scuola di provenienza;
  • riportare nell’apposita casella la denominazione ufficiale della scuola;
  • allegare la dichiarazione di servizio continuativo (che garantisce la continuità anche se si è stati trasferiti);
  • indicare, eventualmente, una preferenza sintetica (comune o distretto) contenente la scuola di titolarità, specificando che la precedenza vale solo per quella scuola.

La precedenza è applicabile solo se il posto si rende disponibile nell’anno scolastico per cui si chiede il trasferimento, e solo se la domanda rispetta le condizioni sopra indicate.

Docenti perdenti posto nel 2025/26: cosa devono fare

Chi sarà dichiarato soprannumerario nel 2025/26 dovrà presentare domanda di mobilità condizionata per poter fruire della precedenza nel rientro. In alternativa, potrà:

  • non presentare domanda, venendo trasferito d’ufficio (con precedenza se in seguito farà domanda condizionata);
  • presentare domanda non condizionata (senza alcuna precedenza futura).

Infine, ricordiamo che, in mancanza della corretta compilazione o documentazione, anche chi presenta domanda rischia di perdere il diritto alla precedenza.