Mobilità docenti 2025/26: risultati il 23 maggio, ma delusioni per errori formali

Il 23 maggio i risultati della mobilità docenti 2025/26. Amarezza per chi, pur con deroga, è stato escluso per errore formale nella domanda.

22 maggio 2025 11:32
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Venerdì 23 maggio 2025 saranno pubblicati i risultati della mobilità per l’a.s. 2025/26. Malumore tra alcuni docenti vincolati che, pur avendo diritto alla deroga, hanno visto rigettata la domanda per mancata indicazione del comune di ricongiungimento. Un errore formale che compromette la possibilità di trasferimento.

Vincoli triennali per la mobilità: chi non può spostarsi

La mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2025/26 è regolata dal CCNI 2025-2028, che prevede vincoli triennali per diverse categorie. Rientrano nel blocco della permanenza obbligata:

  • i neoassunti in ruolo, ai sensi dell’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e dell’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017;
  • i docenti immessi da GPS sostegno I fascia in base al DL 44/2023;
  • coloro che abbiano ottenuto mobilità su preferenza analitica o sintetica, come da art. 58/2, lett. f) del DL 73/2021 e art. 30/4, lett. a-a1) del CCNL 2019-2021.

Questi vincoli possono essere superati solo in presenza di specifiche deroghe, previste dal contratto nazionale e recepite nell’accordo sulla mobilità.

Le deroghe previste dal contratto

Il CCNI 2025/28, all’art. 2 comma 6, consente la partecipazione alla mobilità anche ai docenti vincolati, purché ricorrano determinate condizioni personali o familiari. Tra le situazioni che consentono l’accesso alla deroga c’è quella riferita ai figli di genitori ultrasessantacinquenni, che compiano i 65 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza.

Per fruire di tale possibilità è stato necessario allegare:

  • una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando l’Allegato G, attestante la condizione di deroga;
  • una dichiarazione anagrafica che indichi la residenza del genitore, con decorrenza di almeno tre mesi antecedente alla pubblicazione dell’OM;
  • l’indicazione, come prima preferenza, del comune o distretto sub comunale in cui risiede il genitore.

La documentazione e l’indicazione corretta nella domanda sono condizioni imprescindibili per ottenere il trasferimento.

L’errore che invalida la domanda

Nonostante la presenza della documentazione necessaria, diversi docenti hanno visto rigettare la propria domanda perché non hanno indicato correttamente il comune di ricongiungimento come prima preferenza.

Il testo contrattuale è chiaro: per usufruire della deroga, è obbligatorio esprimere come prima preferenza il comune (o distretto sub comunale) in cui risiede il familiare a cui ci si intende ricongiungere. È ammesso indicare, prima del comune, anche una o più scuole situate al suo interno, ma la preferenza sintetica del comune resta obbligatoria.

La mancata indicazione di tale preferenza impedisce all’Ufficio scolastico provinciale di accogliere la domanda, anche in presenza di tutti gli altri requisiti. È un errore formale ma decisivo, che ha causato forte delusione tra i docenti coinvolti.

Mobilità: malcontento tra i docenti esclusi

Molti insegnanti, pur rientrando nelle categorie ammesse alla deroga, hanno perso la possibilità di trasferirsi a causa di un’omissione spesso commessa in buona fede. La normativa è precisa, ma la sua applicazione rigorosa da parte degli uffici ha generato malcontento e frustrazione, specialmente tra coloro che confidavano in un ricongiungimento familiare.

Il caso evidenzia la necessità di una maggiore chiarezza operativa e di supporto nelle fasi di compilazione della domanda, onde evitare che una svista formale precluda un diritto sostanziale. Con la pubblicazione dei risultati prevista per il 23 maggio, resta l’amarezza di chi è rimasto escluso per un dettaglio formale che poteva essere evitato con una guida più dettagliata.