Mobilità docenti: criteri e ordine di applicazione delle precedenze

Mobilità docenti: qual è l’ordine di applicazione delle precedenze nei trasferimenti e come le stesse influenzano l’assegnazione delle sedi ai richiedenti

03 aprile 2025 07:58
Mobilità docenti: criteri e ordine di applicazione delle precedenze - Insegnante di sostegno
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Nel sistema di mobilità dei docenti, le precedenze rivestono un ruolo chiave nell’assegnazione delle sedi, determinando l’ordine dei trasferimenti indipendentemente dal punteggio. Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) 25/28 stabilisce precise categorie di precedenza e ne disciplina l’applicazione, garantendo priorità a determinate situazioni personali e familiari. Comprendere il funzionamento di queste regole è fondamentale per chiarire come vengono attribuiti i posti nei trasferimenti provinciali e interprovinciali, assicurando equità e trasparenza nel processo.

Ordine di priorità delle precedenze

Le precedenze nei trasferimenti dei docenti sono definite nell’articolo 13/1 del CCNI 25/28 e seguono un ordine gerarchico ben preciso. Il docente con precedenza ha diritto al trasferimento prima di chi non ne possiede alcuna o gode di una precedenza inferiore.

  1. Disabilità e gravi motivi di salute
  2. Rientro nella scuola di precedente titolarità
    • Docenti trasferiti d’ufficio negli ultimi dieci anni che richiedono il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità.
  3. Personale con disabilità o bisognoso di cure continuative
    • Disabili con invalidità superiore ai due terzi o appartenenti alle prime tre categorie della tabella A della L. 648/1950.
    • Docenti affetti da gravi patologie che necessitano di cure continuative.
    • Personale rientrante nelle categorie previste dall’art. 33, comma 6, della L. 104/92.
  4. Assistenza a familiari con disabilità
    • Genitori o tutori legali che assistono un figlio con grave disabilità.
    • Coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto di un soggetto disabile.
    • Figli che assistono un genitore con grave disabilità.
    • Fratelli o sorelle conviventi che assistono un familiare con disabilità, se i genitori sono impossibilitati.
  5. Rientro nel comune di precedente titolarità
    • Docenti trasferiti d’ufficio negli ultimi dieci anni che chiedono il rientro nel comune di precedente titolarità.
  6. Coniuge di militare o di categoria equiparata
    • Precedenza riservata al personale coniuge di militari o soggetti equiparati.
  7. Docenti con cariche pubbliche in enti locali
    • Personale che ricopre incarichi amministrativi nelle istituzioni degli enti locali.
  8. Personale rientrante da aspettativa sindacale
    • Docenti che riprendono servizio dopo un periodo di aspettativa sindacale regolato dal CCNQ del 4/12/2017.

Applicazione delle precedenze nella mobilità

Le precedenze elencate si applicano esclusivamente ai trasferimenti territoriali, salvo quelle per personale non vedente ed emodializzato, che valgono anche nella mobilità professionale. L’assegnazione dei posti segue l’ordine stabilito dall’articolo 13 del CCNI 25/28 e la sequenza operativa descritta nell’Allegato 1 del medesimo contratto.

Se due docenti beneficiano della stessa precedenza, prevale chi ha il punteggio maggiore. In caso di parità di precedenza e punteggio, viene data priorità al docente con maggiore anzianità anagrafica. Inoltre, un docente con precedenza nella stessa fase della mobilità ha diritto al posto prima di un collega con punteggio più alto ma senza precedenza. Tuttavia, un docente con precedenza in una fase successiva non può superare un collega senza precedenza che rientra in una fase precedente, tranne per il personale con precedenza assoluta (disabilità e gravi motivi di salute).

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