Mobilità interregionale Dirigenti Scolastici: la sentenza sulla Legge 104 che condanna il MiM
Mobilità interregionale dirigenti scolastici: il Tribunale di Vercelli ribadisce la prevalenza delle tutele previste dalla Legge 104.
La mobilità interregionale dirigenti scolastici incontra un principio decisivo: caregiver, Legge 104 e disabilità grave prevalgono su criteri amministrativi non previsti dalla legge.
Mobilità Interregionale dei Dirigenti Scolastici: il Tribunale di Vercelli condanna il Ministero per violazione della Legge 104/1992
Una sentenza che ridisegna i criteri di precedenza nelle procedure di mobilità del personale dirigente scolastico.
Il Tribunale di Vercelli, Sezione Civile-Lavoro, con sentenza n. 126/2026 pubblicata il 10 maggio 2026, ha accolto il ricorso di una dirigente scolastica in servizio presso un istituto comprensivo del Vercellese, condannando il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle una sede nell'ambito della Regione Sicilia, limitrofa al luogo di residenza del figlio disabile da assistere, tra quelle vacanti, disponibili o in reggenza.
La pronuncia, a firma della dott.ssa Patrizia Baici, assume un rilievo che va ben oltre il singolo caso: mette sotto accusa un sistema di valutazione delle domande di mobilità interregionale costruito in palese contrasto con la normativa a tutela della disabilità, e lo fa con argomentazioni nette e circostanziate.
Il caso
La ricorrente, dirigente scolastica in servizio dal novembre 2024 presso un istituto comprensivo in provincia di Vercelli — a oltre 1.600 chilometri dalla propria residenza in Sicilia — aveva presentato regolare domanda di mobilità interregionale per l'anno scolastico 2025/2026, invocando la precedenza prevista dall'art. 33, comma 5 della Legge 104/1992, in quanto caregiver di un figlio con disabilità grave e certificata, convivente e non autonomo.
La domanda non era stata accolta. Il motivo: la dirigente si trovava ancora nel primo anno di incarico e nel periodo di prova. Una scelta che il Tribunale ha giudicato non solo illegittima, ma discriminatoria.
I criteri illegittimi del "gruppo di mobilità"
Al centro della vicenda vi è l'operato di un apposito "gruppo di mobilità" costituito dall'USR Sicilia, che — intervenendo dopo la chiusura delle operazioni di presentazione delle istanze — ha introdotto criteri aggiuntivi e non conformi a quelli già stabiliti dalla nota USR Sicilia n. 29540 del 19 giugno 2025 e dalla Nota Ministeriale del 13 giugno 2025.
In particolare, il gruppo ha graduato le domande dei dirigenti caregiver secondo l'anzianità di servizio e l'impegno a permanere nella sede, relegando il vincolo di parentela e affinità con il disabile assistito a criterio meramente residuale. Ha poi deciso di non valutare affatto le istanze dei dirigenti ancora in periodo di prova, salvo eccezione per i soli titolari di disabilità personale.
Il Tribunale è stato categorico: tale impostazione contravviene al chiaro dettato della Legge 104/1992, lex specialis a tutela dei diritti delle persone con disabilità, nonché ai principi costituzionali di uguaglianza (artt. 3 e 97 Cost.), tutela della famiglia e diritto alla salute (artt. 2, 29 e 32 Cost.). La precedenza per assistenza a un figlio con disabilità grave ha, per legge, rango immediatamente successivo alla disabilità personale del lavoratore: anteporre l'anzianità di servizio significa capovolgere l'ordine normativo e discriminare proprio chi la legge intende proteggere.
Il profilo processuale: la questione della legittimazione passiva dell'USR Sicilia
La sentenza affronta con rigore anche un profilo procedurale di sicuro interesse per gli operatori del diritto. Il Ministero si era costituito in giudizio a mezzo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, sostenendo la propria legittimazione in ragione del fatto che la domanda di mobilità era diretta verso quella regione. Il Tribunale ha respinto questa impostazione.
La competenza territoriale, chiarisce il giudice, si radica in capo all'USR della regione in cui il dipendente presta effettivamente servizio — nel caso di specie, l'USR Piemonte — conformemente all'art. 8 del DPCM 185/2024. L'USR Sicilia, privo di delega o autorizzazione specifiche, era dunque irregolarmente costituito in giudizio. Accogliere la tesi del Ministero, osserva il Tribunale con una punta di pragmatismo, avrebbe significato legittimare la costituzione di tutti gli USR delle regioni indicate nella domanda di mobilità.
Il ruolo dell'Avv. Giuseppe Versace
Il risultato è stato ottenuto grazie alla strategia processuale dell'avv. Giuseppe Versace del Foro di Bologna, che ha seguito la vicenda sin dalla fase cautelare, ottenendo già nell'agosto 2025 un'ordinanza di accoglimento dal medesimo Giudice del Lavoro — poi riformata in sede di reclamo — e portando infine a sentenza favorevole nel merito.
La scelta di radicare il giudizio presso il Tribunale di Vercelli, sede di servizio della ricorrente, si è rivelata decisiva sia sotto il profilo della competenza che dell'esito nel merito. L'avvocato Versace ha saputo costruire un impianto argomentativo fondato sulla sovrapposizione tra le note interne dell'amministrazione stessa — che già individuavano una graduazione per vincolo di parentela — e la condotta concreta del "gruppo di mobilità", che da quelle stesse note si era discostata, introducendo criteri del tutto estranei al quadro normativo vigente.
Il dispositivo e le spese
Il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso, condannando il Ministero ad assegnare la dirigente a una sede scolastica in Sicilia, limitrofa alla residenza della persona disabile, tra quelle vacanti, disponibili o in reggenza. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero.
Un precedente rilevante
La sentenza costituisce un riferimento importante per tutti i dirigenti scolastici — e più in generale per il personale della scuola — che si trovino in situazioni analoghe: l'amministrazione non può introdurre criteri aggiuntivi che di fatto neutralizzino le tutele garantite dalla Legge 104/1992, neppure invocando l'esigenza di gestire un elevato numero di istanze o la giovane anzianità di servizio del richiedente. Il diritto di precedenza del caregiver di un familiare con disabilità grave è un diritto soggettivo pieno, che l'amministrazione è tenuta a rispettare nell'ambito delle procedure di mobilità, senza margini di deroga non previsti dalla legge.
Avv. Giuseppe Versace