Non ammissione alla maturità: senza gli obiettivi minimi previsti nel PDP la bocciatura è valida
Una recente sentenza conferma la validità della non ammissione all'esame di Stato per gli studenti che non raggiungono gli obiettivi minimi PDP concordati.
L'ammissione alle prove richiede il raggiungimento di traguardi essenziali. Una studentessa con disturbi dell'apprendimento è stata bocciata per il mancato conseguimento degli obiettivi minimi del PDP decisi dal consiglio di classe.
Gli obiettivi minimi PDP e il caso della studentessa
La vicenda riguarda un'alunna di un istituto tecnico non ammessa all'esame a causa di gravi insufficienze. La famiglia ha presentato ricorso al TAR del Lazio contestando la validità dello scrutinio. I genitori lamentavano la mancata applicazione delle tutele previste dalla legge 170/2010, sostenendo che la scuola avesse accumulato troppe verifiche senza avvisare. L'istituto ha però dimostrato di avvalersi di tutti gli strumenti compensativi previsti, ma che le lacune rimanevano troppo gravi rispetto agli obiettivi minimi PDP stabiliti.
La decisione del tribunale amministrativo
I giudici hanno respinto le richieste dei ricorrenti. La sentenza precisa che il registro elettronico garantisce la trasparenza della comunicazione scuola-famiglia. Il tribunale ha chiarito i seguenti punti chiave:
La valutazione complessiva finale non richiede il dettaglio di ogni singolo voto nel verbale.
Il piano esigeva solo una pianificazione temporale adeguata delle prove, senza divieti assoluti.
I genitori conoscevano le forti criticità della studentessa fin dal primo quadrimestre. La scuola ha quindi agito correttamente, valutando l'alunna in base agli obiettivi minimi previsti nel PDP.
Il valore legale del piano didattico personalizzato
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale per l'inclusione. Gli strumenti di supporto aiutano l'alunno a esprimere le sue capacità, ma non modificano i criteri di valutazione nazionali. Per ottenere la promozione, il conseguimento degli obiettivi minimi del PDP resta un requisito imprescindibile. La didattica personalizzata non costituisce una promozione automatica. La giurisprudenza scolastica conferma che, di fronte a gravi lacune formative non colmate, il blocco dell'alunno è legittimo. Le misure compensative livellano le opportunità, non eliminano il merito.
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