Norme sulla privacy: obblighi e cautele nella pubblicazione degli esiti secondo il GDPR
Con gli scrutini bisogna seguire le norme del GDPR per garantire la privacy degli studenti. Cosa prevede il Garante a proposito della pubblicazione degli esiti?
Privacy e pubblicazione degli esiti scolastici - Con la fine dell’anno scolastico imminente, dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo sono chiamati a rispettare rigorosamente le norme sulla protezione dei dati personali. La pubblicazione degli esiti scolastici, in particolare, richiede grande attenzione per garantire riservatezza, sicurezza e conformità alle disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).
Indicazioni del Garante: come pubblicare gli esiti scolastici secondo le norme sulla privacy
Le istituzioni scolastiche devono seguire quanto indicato dal Garante per la protezione dei dati personali, richiamato nel Vademecum “La scuola a prova di privacy”. Questo documento fornisce indicazioni operative precise, ribadendo che la diffusione dei risultati scolastici deve avvenire nel rispetto del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs. 196/2003, aggiornato dal D.Lgs. 101/2018.
Nel dettaglio, gli esiti degli scrutini finali devono essere pubblicati in modo tale da tutelare i diritti degli studenti:
- Per le classi intermedie, è consentito pubblicare solo l’esito “ammesso” o “non ammesso”.
- Per le classi terminali, si possono aggiungere i crediti scolastici assegnati.
- Le informazioni devono essere rese visibili solo nell’area riservata del registro elettronico, accessibile agli studenti della classe di riferimento.
Queste modalità evitano la diffusione generalizzata dei dati personali, in linea con il principio di minimizzazione stabilito dal GDPR.
Voti e valutazioni individuali: dati personali tutelati e accesso riservato
I voti scolastici sono classificati come dati personali e devono essere trattati con attenzione. L’accesso deve essere riservato esclusivamente allo studente o, nel caso di minorenni, ai genitori o tutori, tramite credenziali personali sul registro elettronico. È assolutamente vietata la pubblicazione di voti su siti web scolastici, social network o altri canali non riservati.
Questa restrizione serve a proteggere la dignità degli studenti, soprattutto dei minori, evitando esposizioni a pregiudizi, discriminazioni o violazioni del diritto alla riservatezza. Il rischio è che una pubblicazione online renda i dati permanentemente accessibili, anche da soggetti non autorizzati.
Cosa fare se manca il registro elettronico: pubblicazioni cartacee e regole da seguire
In assenza di un registro elettronico, è ancora possibile pubblicare gli esiti tramite tabelloni cartacei, affissi all’albo della scuola. Anche in questo caso valgono regole stringenti:
- Deve comparire solo la dicitura “ammesso” o “non ammesso”.
- È vietato riportare voti, riferimenti a condizioni di salute o informazioni che possano indicare bisogni educativi speciali.
Indicazioni come “prove differenziate”, che possono far riferimento a disabilità o DSA, non devono comparire nei tabelloni pubblici ma unicamente nelle comunicazioni individuali allo studente.
Privacy, divieti assoluti: cosa non è mai consentito nella pubblicazione dei risultati scolastici
Il Garante della privacy ha ribadito con fermezza il divieto di pubblicare online i voti scolastici, salvo i casi esplicitamente previsti dalla normativa sugli esami di Stato. In particolare:
- I voti non possono essere diffusi su siti web scolastici, social media o altri strumenti telematici pubblici.
- La pubblicazione non autorizzata può esporre gli studenti a rischi legati alla reputazione e a lesioni del diritto alla privacy.
È importante ricordare che i dati online diventano potenzialmente permanenti e accessibili da chiunque, compromettendo la sicurezza degli studenti, soprattutto se minorenni.
Compiti dei dirigenti scolastici: responsabilità e buone prassi operative
Per garantire una corretta gestione dei dati personali scolastici, i dirigenti scolastici devono:
- Verificare che tutto il personale incaricato rispetti le procedure previste dal GDPR e dal Vademecum del Garante.
- Controllare che il registro elettronico permetta accesso esclusivo e personalizzato per ogni studente.
- Collaborare con il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per chiarimenti sulle modalità di pubblicazione.
- Supervisionare anche eventuali affissioni cartacee, affinché siano conformi alla normativa e prive di dati sensibili.
Il rispetto di queste regole non è solo un adempimento formale, ma una garanzia per la tutela dei diritti degli studenti e per la credibilità dell’istituzione scolastica.