Nuovo ruolo su sostegno: vincolo quinquennale, assegnazione e supplenze
Nuova immissione in ruolo su sostegno: vincolo quinquennale riparte, domanda di assegnazione annullata. Possibile accettare supplenza solo con regole precise
Il docente che accetta una nuova immissione in ruolo su sostegno deve conoscere le implicazioni normative: il vincolo quinquennale ricomincia da capo, le domande di assegnazione provvisoria non sono più valide e resta comunque la possibilità di accettare incarichi di supplenza, purché siano rispettate precise condizioni contrattuali
Assegnazione provvisoria e nuova immissione
Le domande di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2025/26 non possono essere presentate dai docenti immessi in ruolo nello stesso anno scolastico. La normativa esclude dal beneficio coloro che ottengono una nuova nomina a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente con l’inizio del 2025/26, del 2026/27 o del 2027/28. Questo significa che, anche se un docente era già di ruolo e aveva inoltrato domanda di assegnazione, la nuova assunzione annulla ogni possibilità di partecipare ai movimenti annuali. La priorità è la presa di servizio nella nuova scuola di titolarità, che diventa vincolante dal 1° settembre.
Vincolo quinquennale e mobilità su sostegno
L’immissione in ruolo su posto di sostegno comporta un vincolo quinquennale obbligatorio, distinto dal vincolo triennale di permanenza nella scuola di assunzione. Tale vincolo vale per gli assunti da concorso, da GaE e da GPS e riguarda la permanenza su tipologia di posto. Se un docente ottiene un trasferimento su sostegno, il quinquennio non riparte ma va completato. Se invece ottiene un passaggio di ruolo su sostegno, il vincolo ricomincia da capo. Nel caso di nuova immissione in ruolo – anche se sempre su sostegno – il vincolo quinquennale riparte integralmente. Sono computati negli anni di vincolo l’anno scolastico in corso, l’eventuale decorrenza giuridica della nomina e, se svolti, gli anni di supplenza su sostegno con periodo di prova o ai sensi dell’art. 47 del CCNL.
Supplenze per docenti di ruolo
Nonostante i vincoli, il docente di ruolo che abbia già superato l’anno di formazione e prova può accettare incarichi di supplenza annuali fino al 30 giugno o 31 agosto, come stabilito dall’art. 47 del CCNL. La supplenza può essere su un grado di istruzione diverso, su altra tipologia di posto o su diversa classe di concorso. Ad esempio, un titolare su sostegno nella secondaria potrà accettare una supplenza su materia in un’altra classe di concorso. Tuttavia, ai fini del vincolo quinquennale, solo le supplenze svolte su posto di sostegno sono utili al conteggio, mentre quelle su materia comune non incidono. Questo offre comunque una possibilità concreta di ampliare l’esperienza didattica e mantenere una certa flessibilità, pur nel rispetto delle limitazioni normative.