Palermo, risarcimento danni negato dopo l'infortunio a scuola: il confine sottile tra colpa e fatalità

Il Tribunale di Palermo definisce i confini della responsabilità della scuola: ecco perché l'incidente sportivo accidentale non prevede risarcimento

06 febbraio 2026 12:00
Palermo, risarcimento danni negato dopo l'infortunio a scuola: il confine sottile tra colpa e fatalità - Sentenza del Giudice
Sentenza del Giudice
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Una recente sentenza del Tribunale di Palermo respinge la richiesta di risarcimento per un infortunio durante l'ora di educazione fisica. I giudici confermano: se l'evento è accidentale e la vigilanza adeguata, decade la responsabilità della scuola.

Il caso di Marsala e la natura della responsabilità della scuola

Nelle aule di giustizia si gioca spesso una partita parallela a quella sportiva, dove il fischio finale spetta al giudice. Con la sentenza n. 702/2026, depositata lo scorso 28 gennaio, il Tribunale di Palermo ha tracciato una linea netta sulla questione della sicurezza scolastica, respingendo l'istanza risarcitoria di uno studente infortunatosi durante una lezione di educazione fisica. La vicenda, risalente all'8 novembre 2018 in un istituto comprensivo di Marsala, riguarda un classico incidente da campo: una distorsione al ginocchio avvenuta calciando a vuoto il pallone.

Dal punto di vista giuridico, il tribunale ha ribadito un principio cardine: l'iscrizione a scuola genera un vincolo negoziale. Non siamo nel campo della responsabilità extracontrattuale (art. 2048 c.c.), bensì in quella contrattuale (art. 1218 c.c.). Questo dettaglio tecnico è sostanziale: impone all'istituto l'obbligo di vigilare sull'incolumità dell'alunno, ma richiede allo studente di provare il nesso causale tra l'evento e la condotta della scuola. Nel caso specifico, i giudici hanno appurato che l'evento lesivo è scaturito da una dinamica fortuita e imprevedibile, spezzando così il legame di responsabilità che avrebbe costretto il Ministero a pagare.

Dinamica dell'incidente e obbligo di vigilanza del docente

Il cuore della decisione risiede nella ricostruzione fattuale dell'accaduto. L'istruttoria ha smontato la tesi dell'abbandono della classe: il docente era presente, vigile e posizionato all'interno del campo da gioco. L'alunno, tentando un tiro, ha mancato la sfera, procurandosi autonomamente il trauma. Qui entra in gioco la distinzione tra "prevedibile" e "prevenibile". Un infortunio durante una partita di calcetto è statisticamente prevedibile, ma se scaturisce da un errore tecnico dello studente (il cosiddetto "liscio"), non è prevenibile attraverso la sola sorveglianza.

L'orientamento giurisprudenziale, citato nel dispositivo, conferma che il calcio non rientra tra le attività pericolose (art. 2050 c.c.), essendo una pratica ludico-motoria standard. La scuola, dimostrando di aver fornito un campo idoneo (ristrutturato e privo di insidie) e garantendo la presenza continuativa dell'insegnante, ha assolto al proprio onere probatorio. Non basta farsi male a scuola per essere risarciti: serve dimostrare una falla organizzativa o una "culpa in vigilando" che, in questo caso, non è emersa.

Quando l'evento accidentale esonera l'amministrazione

La sentenza palermitana funge da manuale operativo per dirigenti e docenti: la prova liberatoria per la scuola consiste nel dimostrare che l'evento era al di fuori della propria sfera di controllo. Se l'incidente avviene per una causa non imputabile all'istituto, come un movimento scoordinato dello studente durante un'azione di gioco regolare, la richiesta danni è destinata al rigetto.

Il giudice ha sottolineato che l'obbligo di protezione non implica una polizza assicurativa automatica su ogni livido o distorsione. La responsabilità scatta solo se manca l'adozione di misure preventive idonee. In assenza di violazioni disciplinari o strutturali, e con una vigilanza diligente, l'infortunio rimane un "caso fortuito". Di conseguenza, le spese legali sono state compensate, ma i costi della consulenza tecnica sono ricaduti sulla famiglia dello studente, chiudendo una vicenda che ricorda come il rischio sportivo, entro certi limiti, sia parte integrante dell'attività educativa.

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