Permessi diritto allo studio: il parere di ARAN sull'aspettativa per motivi personali e le 150 ore
Il parere ARAN conferma: nessuna decurtazione del monte ore per chi fruisce di periodi di sospensione dal servizio per motivi personali.
Un recente orientamento dell'ARAN fa chiarezza sul calcolo dei permessi diritto allo studio in caso di aspettativa. L'Agenzia conferma che il monte ore resta intatto anche in presenza di una sospensione temporanea del servizio, tutelando la formazione del personale scolastico.
Il quadro normativo: Articolo 37 del CCNL e permessi retribuiti
La gestione della formazione nel comparto scuola è regolata da norme contrattuali precise che mirano a bilanciare le esigenze di servizio con il diritto alla crescita professionale. Il riferimento cardine è l'Articolo 37 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto definitivamente il 18 gennaio 2024. Questa clausola contrattuale stabilisce il diritto dei docenti, del personale educativo e ATA a fruire di permessi retribuiti, nel limite massimo di 150 ore annue, per la partecipazione a corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio o di specializzazione.
Tuttavia, la norma, pur essendo esaustiva nella definizione del diritto, lasciava spazio a dubbi interpretativi riguardo alla sua applicazione in scenari complessi, come la coesistenza con altri istituti contrattuali. Nello specifico, la questione verteva sulla compatibilità tra il godimento integrale del monte ore per lo studio e la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita per motivi personali. La mancanza di una specifica indicazione sul riproporzionamento ha generato incertezze nelle segreterie scolastiche, spesso divise tra un'interpretazione restrittiva e una più favorevole al lavoratore.
Il parere ARAN: nessuna riduzione dei permessi diritto allo studio
A sciogliere ogni riserva è intervenuto l'Orientamento Applicativo ARAN CIRS110 (Id: 35942). L'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ha fornito una lettura inequivocabile: la fruizione di un periodo di aspettativa non retribuita non comporta alcuna decurtazione del plafond di ore destinato allo studio.
Secondo l'analisi tecnica dell'ARAN, gli istituti che determinano una sospensione temporanea dell'attività lavorativa non incidono sulla quantità di permessi spettanti, a meno che il contratto non preveda esplicitamente un meccanismo di calcolo pro-rata. Poiché l'Articolo 37 non menziona clausole di riproporzionamento legate alle assenze non retribuite, il personale scolastico a tempo pieno mantiene il diritto alla fruizione integrale delle 150 ore. Questo chiarimento è cruciale perché sancisce l'autonomia del diritto allo studio rispetto alle vicende che possono interrompere momentaneamente la prestazione lavorativa, evitando penalizzazioni per il dipendente che necessita di assentarsi per ragioni familiari o personali.
Impatto sulla formazione docenti e continuità professionale
La decisione dell'ARAN ha un peso specifico rilevante nella pianificazione della carriera dei docenti. Nel contesto scolastico, dove il lifelong learning è un requisito essenziale, la certezza del diritto permette agli insegnanti di organizzare percorsi accademici complessi (come lauree, master o TFA) senza il timore di perdere ore preziose a causa di imprevisti personali che richiedano un'aspettativa.
Questa interpretazione rafforza la tutela del lavoratore, riconoscendo che il bisogno di formazione non si arresta durante i periodi di pausa dal servizio. Per le segreterie scolastiche, ciò si traduce in una semplificazione amministrativa: non sarà necessario effettuare calcoli complessi per ridurre il monte ore in base ai giorni di assenza per aspettativa. Il diritto alle 150 ore si configura, dunque, come uno "zoccolo duro" contrattuale, intangibile e garantito nella sua interezza, a supporto della qualificazione del sistema scolastico italiano.