Permessi per allattamento: spettano anche alle supplenti, normativa di riferimento

I permessi per allattamento spettano anche ai supplenti su spezzone. Ecco le regole su orari, retribuzione e gestione delle classi.

23 dicembre 2025 20:00
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Il diritto ai permessi per allattamento docenti spetta a tutte le lavoratrici madri, incluse le supplenti su spezzone orario. La normativa garantisce la piena retribuzione e tutele specifiche per conciliare il lavoro scolastico con la cura dei figli.

Quadro normativo e durata dei riposi

I riposi giornalieri per l'allattamento sono garantiti dall'articolo 39 del d.lgs. 151/2001 per tutto il primo anno di vita del neonato. Tale diritto non è vincolato alla tipologia di contratto, estendendosi quindi anche al personale precario incaricato per supplenze brevi o saltuarie.

La durata del permesso dipende strettamente dall'articolazione della giornata lavorativa della docente interessata, seguendo criteri precisi:

  • Un'ora di riposo se l'orario giornaliero è inferiore alle sei ore di servizio.

  • Due ore di riposo se l'impegno quotidiano risulta pari o superiore alle sei ore.

  • Possibilità di cumulare i periodi di riposo all'interno della medesima giornata.

Questi periodi sono considerati a tutti gli effetti come ore lavorative, garantendo così il mantenimento dell'intera retribuzione senza alcuna decurtazione dello stipendio.

Organizzazione delle classi e permessi per allattamento docenti

La gestione pratica di questi permessi deve necessariamente tenere conto della continuità didattica, come previsto dalla Nota Ministeriale 278 del 1985. Per assicurare l'unicità dell'insegnamento, il dirigente può riorganizzare l'assegnazione delle classi per evitare frammentazioni didattiche eccessive.

In particolare, la riduzione dell'orario può essere gestita attraverso:

  • La sottrazione di una o più classi intere alla docente per la durata del beneficio.

  • L'evitamento della presenza di due diversi insegnanti sulla stessa classe nell'arco della settimana.

  • Una tutela che bilancia le esigenze della madre con la qualità del servizio scolastico.

Questa prassi ministeriale viene ancora oggi applicata con rigore per garantire che il diritto al riposo non penalizzi il percorso formativo degli alunni. La normativa, dunque, tutela contemporaneamente il benessere della madre e l'interesse degli studenti alla stabilità didattica.

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