Permessi retribuiti docenti: sì ai 6 giorni di ferie

I permessi retribuiti docenti per motivi familiari includono i 6 giorni di ferie. Una sentenza di Taranto chiarisce che non sono discrezionali.

05 novembre 2025 19:00
Permessi retribuiti docenti: sì ai 6 giorni di ferie - Sentenza del Giudice
Sentenza del Giudice
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Una sentenza del Tribunale di Taranto conferma i permessi retribuiti docenti per motivi familiari o personali. Il giudice chiarisce che al personale spettano, oltre ai 3 giorni standard, anche 6 giorni di ferie convertibili. Questo diritto non dipende dalla discrezionalità dei dirigenti scolastici. La normativa, definita dal CCNL scuola, si applica sia al personale di ruolo che ai precari.

La normativa su permessi e ferie (CCNL Scuola)

La disciplina dei permessi retribuiti docenti trova fondamento normativo primario nell'articolo 15, comma 2 del CCNL scuola 2006/2009. Questa disposizione contrattuale garantisce al personale docente di ruolo il diritto a fruire di 3 giorni di permesso interamente retribuito nell'anno scolastico, concessi per motivi familiari o personali documentabili. La richiesta può essere supportata anche da un'autocertificazione, come specificato dalla norma stessa. Una novità rilevante è stata introdotta dal CCNL 2019-2021 (articolo 35, comma 12), che ha esteso questo diritto fondamentale anche ai docenti con contratto a tempo determinato, purché con supplenze annuali (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Il punto più dibattuto, tuttavia, riguarda la possibilità di usufruire di ulteriori 6 giorni. L'articolo 13, comma 9, del CCNL 2007, consente ai soli docenti a tempo indeterminato di fruire di 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica. Il secondo periodo dell'art. 15, comma 2, specifica che questi 6 giorni possono essere richiesti con le stesse modalità dei permessi personali. Di fatto, i giorni totali disponibili per motivi personali e familiari per i docenti di ruolo diventano nove (3+6), scalando i 6 giorni dal monte ferie.

Permessi retribuiti docenti: il caso di Taranto

Una recente e significativa sentenza del Tribunale del Lavoro di Taranto (datata 22 maggio 2025) ha consolidato questa interpretazione, intervenendo su un caso di diniego. La controversia analizzata riguardava un'insegnante di ruolo che, avendo già utilizzato i 3 giorni standard previsti dal primo periodo dell'art. 15, aveva richiesto un ulteriore giorno di permesso retribuito per motivi familiari. La motivazione era l'assistenza al proprio figlio per visite specialistiche pre-operatorie. La docente intendeva quindi attingere ai 6 giorni ex art. 13. Invece di concedere il permesso retribuito, il dirigente scolastico ha concesso unicamente un giorno di aspettativa non retribuita, negando di fatto il diritto. Il giudice ha dato piena ragione alla docente. La sentenza chiarisce in modo inequivocabile che la fruizione di questi 6 giorni, convertiti in permessi, non è soggetta alla discrezionalità del dirigente. Si configura come un diritto soggettivo del lavoratore, che deve essere concesso automaticamente a seguito della semplice domanda, anche autocertificata. Inoltre, il tribunale ha specificato che tale diritto spetta anche se genera spese per l'amministrazione, come la necessità di nominare un sostituto.

Le conferme dalla giurisprudenza e dal SIDI

La posizione del Tribunale di Taranto non è isolata, ma si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato. La Corte d’Appello di Caltanissetta (sentenza n. 286/2023) ha confermato che i 6 giorni di ferie commutati in permessi (ex art. 15, c. 2, secondo periodo) spettano a domanda e sono sottratti alla valutazione del dirigente. Inoltre, il personale non ha l'obbligo di trovare sostituti. Altri tribunali hanno seguito la stessa linea: Velletri (Sentenza n. 378/2019) e Ferrara (n. 54/2019) hanno riconosciuto la conversione come un diritto. Il Tribunale di Cuneo (n. 15/2020) ha chiarito che la Legge di Bilancio 2013 (art. 1, c. 54), che limita le ferie, non abroga l'art. 15 sui permessi. Anche il Tribunale di Fermo (n. 53/2020) e quello di Milano (n. 2272/2019), che ha annullato una sanzione disciplinare, confermano la natura di diritto non discrezionale. Persino il sistema informativo SIDI del Ministero riconosce questa possibilità, prevedendo il codice specifico PE03 per la fruizione dei 6 giorni di ferie come permessi personali.

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