Permessi docenti: la gestione dei 9 giorni per motivi personali
I 9 giorni (3+6) per motivi personali o familiari non sono a discrezione del dirigente scolastico. I chiarimenti sui permessi docenti.


La gestione dei permessi docenti per esigenze private genera spesso dubbi. Molti insegnanti si interrogano sui limiti e sulle procedure corrette. È fondamentale chiarire un punto: la concessione dei nove giorni annui (sei di ferie e tre di permesso) per motivi personali o familiari non è una decisione discrezionale del dirigente scolastico. Si tratta di un diritto contrattuale preciso, tutelato dalla normativa. Questo articolo analizza le regole del CCNL Scuola.
Il diritto ai permessi docenti: 9 giorni non discrezionali
Una delle questioni più dibattute nell'ambiente scolastico riguarda la gestione dei permessi per motivi personali o familiari. È essenziale chiarire che i docenti, sia di ruolo che non di ruolo, hanno diritto a un totale di nove giorni di assenza l'anno per queste necessità (sommando sei giorni di ferie e tre giorni di permesso specifico). La normativa, in particolare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), stabilisce che la fruizione di questi giorni non è soggetta alla discrezionalità del dirigente scolastico. Il ruolo del dirigente è formale: deve solo verificare la corretta presentazione della domanda, non può entrare nel merito delle motivazioni. Questo diritto è sancito dagli articoli 13 e 15 del CCNL 2006/2009 e confermato dal parere Aran del 2 febbraio 2011.
La normativa per i docenti di ruolo
Per il personale docente di ruolo (o con incarico a tempo determinato finalizzato al ruolo), il contratto è molto specifico. Ogni anno scolastico, questi insegnanti possono usufruire di due diverse tipologie di assenze per coprire esigenze private. In primo luogo, hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito destinati a motivi personali o familiari. In secondo luogo, possono utilizzare sei giorni delle ferie maturate per le medesime finalità. Sia i permessi che le ferie utilizzate in questo modo richiedono una documentazione giustificativa, che può essere prodotta anche tramite autocertificazione, come previsto dalla legge. L'autorizzazione da parte della dirigenza scolastica, quindi, non è una concessione, ma un atto dovuto. Il dirigente deve limitarsi a un controllo sulla regolarità formale della richiesta, senza valutare l'opportunità o la fondatezza delle ragioni addotte dall'insegnante.
Docenti non di ruolo e la gestione delle motivazioni
Il diritto ai permessi per motivi personali si estende anche ai docenti con contratto a tempo determinato. Coloro che hanno un contratto per l'intero anno scolastico (scadenza 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (scadenza 30 giugno), inclusi gli insegnanti di religione cattolica, hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito all'anno per motivi personali o familiari. Le modalità di fruizione e la natura del diritto sono identiche a quelle dei colleghi di ruolo, richiedendo una richiesta formale e un'autocertificazione. Un punto cruciale riguarda le motivazioni: non è necessario specificare la natura o la gravità dei motivi personali. La normativa tutela la sfera privata del docente, considerando questo un diritto soggettivo. Il dirigente scolastico deve solo assicurarsi che la procedura sia stata rispettata, bilanciando la tutela della persona con la necessaria continuità del servizio scolastico.