Permessi assistenza familiari con Legge 104: le procedure sul congedo 24 mesi

Le differenze tra i permessi della Legge 104 e il congedo straordinario di 24 mesi per l'assistenza ai familiari. Guida alle procedure e diritti.

04 novembre 2025 08:00
Permessi assistenza familiari con Legge 104: le procedure sul congedo 24 mesi - assistenza familiare legge 104
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I permessi per assistenza familiari disabili includono due misure principali: i tre giorni mensili (L.104/92) e il congedo straordinario (D.lgs. 151/2001). Sebbene entrambe mirino a supportare chi assiste un familiare con disabilità grave, presentano differenze sostanziali. Queste distinzioni riguardano procedure di richiesta, aspetti economici e tutele giuridiche, impattando anche la mobilità dei docenti.

Il congedo straordinario di 24 mesi (D.lgs. 151/2001)

Il congedo straordinario retribuito, disciplinato dall'articolo 42, comma 5 del D.lgs. 151/2001, consente un'assenza dal lavoro fino a 24 mesi per assistere familiari con disabilità grave. Questa misura presenta specifiche implicazioni economiche. Sebbene il periodo sia valido per l'anzianità di servizio, non contribuisce alla maturazione di ferie, tredicesima o TFR (Parere Funzione Pubblica n. 2285/2013). La procedura di richiesta è articolata: l'istanza, vagliata dal dirigente, passa alla Ragioneria Territoriale dello Stato per la convalida entro 30 giorni. L'accesso segue un rigido ordine di priorità: coniuge convivente (o parte di unione civile/convivente di fatto), seguito da genitori, figli conviventi, fratelli conviventi e, infine, parenti o affini conviventi entro il terzo grado. La convivenza può essere instaurata anche dopo la richiesta. Il congedo non è fruibile se l'assistito è ricoverato a tempo pieno, salvo specifica richiesta sanitaria.

I permessi mensili della Legge 104

Diversi sono i permessi previsti dalla Legge 104/92 (art. 33, comma 3), che consistono in tre giorni di assenza mensile retribuita, coperta da contribuzione figurativa. La modifica legislativa più rilevante è stata introdotta dal D.lgs. 105/2022, che ha eliminato il principio del "referente unico". Questa novità consente a più soggetti aventi diritto (ad esempio, due fratelli docenti) di fruire dei permessi, alternativamente tra loro, per l'assistenza allo stesso familiare in situazione di gravità. Il limite complessivo resta di tre giorni mensili. Inoltre, il lavoratore può prestare assistenza a più persone disabili, a condizione che si tratti del coniuge, di un parente di primo grado, o di secondo grado se i genitori o il coniuge dell'assistito rientrano in specifiche condizioni (età superiore a 65 anni, patologie invalidanti, decesso).

Permessi assistenza familiari e deroghe alla mobilità docenti

La distinzione tra le due tipologie di permessi è cruciale nel settore scolastico, in particolare riguardo ai vincoli sulla mobilità per i docenti neoassunti. Il CCNI Mobilità 2025-2028 (art. 2, comma 6) conferma che i permessi per assistenza familiari costituiscono una deroga al vincolo di permanenza triennale nella sede di immissione in ruolo. Tuttavia, l'Allegato G del MIM specifica chiaramente le due diverse fattispecie. La deroga si applica sia ai beneficiari della Legge 104 (artt. 21 e 33), sia a coloro che fruiscono del congedo ex art. 42 D.lgs. 151/2001. Per quest'ultima categoria, la deroga è concessa seguendo l'ordine di priorità (coniuge, genitore, figlio, fratello, parente/affine entro il terzo grado), sottolineando ancora una volta la netta separazione giuridica tra le due misure di assistenza.

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