Permessi visite mediche ATA: guida completa alle 18 ore

Analisi normativa dell'art. 69 CCNL 2019-21: regole di utilizzo, certificazione e differenze con la malattia per il personale scolastico.

26 gennaio 2026 10:30
Permessi visite mediche ATA: guida completa alle 18 ore - Ricovero docenti e personale ATA
Ricovero docenti e personale ATA
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Il nuovo contratto scuola disciplina i permessi visite mediche ATA, riconoscendo un monte ore specifico di 18 ore annue per il personale di ruolo e supplente. Esaminiamo le modalità di richiesta, il calcolo per il part-time e le differenze sostanziali rispetto all'assenza per malattia.

Normativa e destinatari: l'art. 69 del CCNL Scuola

L'entrata in vigore del CCNL 2019-21 ha segnato un punto di svolta nella gestione delle assenze per il personale scolastico, introducendo con l'articolo 69 una regolamentazione specifica per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. A differenza del precedente contratto del 2006-09, la nuova disposizione estende esplicitamente questo diritto non solo al personale di ruolo, ma anche ai dipendenti a tempo determinato.

Si tratta di un plafond di 18 ore annue, fruibili sia su base oraria che giornaliera. È fondamentale comprendere che tali ore non sono interscambiabili con altri istituti contrattuali: sono destinate esclusivamente a coprire il tempo necessario per la prestazione sanitaria e i relativi tempi di percorrenza. La norma specifica chiaramente che l'utilizzo di questo permesso non richiede lo stato di incapacità lavorativa, che rimane invece la prerogativa essenziale per l'attivazione dell'assenza per malattia. Di conseguenza, il dipendente che si assenta per una visita specialistica non è soggetto alle fasce di reperibilità né alla visita fiscale, ma è tenuto a produrre idonea documentazione.

Gestione dei permessi visite mediche ATA e calcolo orario

La flessibilità è uno dei tratti distintivi di questo istituto. Il personale ATA può richiedere il permesso frazionandolo in base alle reali esigenze: se una visita richiede 45 minuti più 30 minuti di viaggio, verranno detratte dal monte ore annuale soltanto 1 ora e 15 minuti, preservando il residuo per necessità future. Per chi lavora in regime di part-time (verticale, orizzontale o misto), il monte ore di 18 ore deve essere riproporzionato alla percentuale di servizio prestato, un calcolo che le segreterie scolastiche devono effettuare con precisione per evitare errori nelle graduatorie interne o nei cedolini.

Per quanto concerne la procedura di richiesta, il dipendente è tenuto a comunicare l'assenza con un preavviso di almeno tre giorni. Tuttavia, la vita reale presenta imprevisti: in casi di comprovata urgenza o necessità indifferibile, la domanda può essere inoltrata nelle 24 ore antecedenti o comunque prima dell'inizio del turno lavorativo. Un aspetto tecnico cruciale riguarda l'incompatibilità: nella stessa giornata, non è possibile cumulare il permesso orario per visita medica con altri permessi orari (es. motivi personali), fatta eccezione per i permessi legati alla Legge 104/92 e quelli disciplinati dal d.lgs. n. 151/2001 (tutela della maternità e paternità).

Documentazione giustificativa e trattamento economico

Sul fronte amministrativo, la validazione dell'assenza si basa sulla presentazione di un'attestazione di presenza. Tale documento, rilasciato dalla struttura sanitaria (pubblica o privata convenzionata) o dal medico specialista, deve indicare l'orario della prestazione. È prassi consolidata accettare anche l'inoltro telematico della certificazione via email alla segreteria scolastica.

Un vantaggio significativo per il lavoratore risiede nel trattamento economico. A differenza delle assenze per malattia "breve", i permessi orari per visite specialistiche non subiscono la trattenuta accessoria prevista dalla "Legge Brunetta" per i primi 10 giorni di assenza. Questo perché l'assenza è giustificata dall'espletamento di una prestazione e non da uno stato patologico invalidante. Qualora il dipendente optasse per l'utilizzo dell'intero orario giornaliero come permesso (imputandolo alle 18 ore), il trattamento accessorio rimarrebbe comunque salvaguardato, differenziandosi nettamente dalla decurtazione applicata alla malattia ordinaria.

Domande Frequenti (FAQ)

I tempi di viaggio sono inclusi nelle 18 ore? Sì, il permesso copre sia la durata della prestazione sanitaria che i tempi di percorrenza necessari per raggiungere la struttura e rientrare, che vanno calcolati all'interno della richiesta oraria.

Cosa succede se finisco le 18 ore di permesso? Una volta esaurito il monte ore di 18 ore, per ulteriori visite o esami il dipendente dovrà ricorrere ad altri istituti contrattuali, come i permessi per motivi personali o le ferie, oppure, se sussiste una patologia che determina incapacità lavorativa, all'assenza per malattia documentata.

Il permesso per visita specialistica decurta lo stipendio? No, a differenza della malattia, i permessi orari retribuiti per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per i primi 10 giorni di malattia.

Posso usare il permesso visita medica se sono in part-time? Sì, ma il monte ore di 18 ore viene ridotto proporzionalmente all'orario di servizio prestato. Ad esempio, un part-time al 50% avrà diritto a 9 ore annue.

Devo recuperare le ore utilizzate per la visita? No, trattandosi di permessi retribuiti previsti dal CCNL, le ore utilizzate non devono essere recuperate.

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