Ricostruzione carriera ATA: sentenza riconosce anzianità pre-ruolo
Sentenza del Tribunale di Bari riconosce agli ATA il diritto al pieno riconoscimento dell’anzianità maturata nel servizio preruolo.


Un’altra importante sentenza in tema di ricostruzione carriera ATA arriva dal Tribunale di Bari, che conferma il diritto del personale scolastico a vedersi riconosciuta l’intera anzianità maturata anche durante il servizio con contratti a termine. Un pronunciamento che rafforza il consolidato orientamento giurisprudenziale contro la disparità di trattamento tra personale di ruolo e non di ruolo.
Il caso: contratti a termine e violazione del principio di parità
Il lavoratore ATA aveva svolto numerosi anni di servizio nella scuola pubblica con contratti a tempo determinato. Una volta immesso in ruolo, ha impugnato il decreto di ricostruzione della carriera che escludeva ai fini economici e giuridici parte del servizio preruolo.
Secondo il ricorrente, questa esclusione violava il principio comunitario di non discriminazione sancito dalla direttiva 1999/70/CE e dai principi del diritto nazionale. Ha quindi chiesto al tribunale il pieno riconoscimento dell’anzianità maturata, la corretta attribuzione della fascia stipendiale e il pagamento delle differenze retributive spettanti.
Il blocco del 2013 non incide sulla progressione giuridica
Il Ministero dell’Istruzione si è difeso richiamando il blocco delle progressioni stipendiali previsto dal D.P.R. n. 122/2013, sostenendo che l’anno 2013 non potesse essere valutato. Tuttavia, il giudice ha chiarito che il blocco doveva riguardare esclusivamente gli effetti economici, non quelli giuridici.
La progressione di carriera, infatti, ha valore anche ai soli fini giuridici, influendo sulla maturazione della fascia retributiva successiva. Il 2013 va quindi conteggiato almeno sotto questo profilo, confermando il principio secondo cui misure economiche restrittive non possono ledere i diritti alla carriera.
Disparità ingiustificata: il giudice riconosce tutto il servizio preruolo
La sentenza del Tribunale di Bari (n. 1156/2025) ha ribadito che escludere parte del servizio preruolo nella ricostruzione della carriera costituisce una violazione del principio di parità di trattamento. Riconoscere solo parzialmente il lavoro svolto con contratti a termine rappresenta una discriminazione ai sensi della clausola 4 dell’accordo quadro europeo.
Il giudice ha quindi accolto integralmente il ricorso, condannando il Ministero a pagare le differenze retributive maturate negli ultimi cinque anni, comprensive di interessi legali e rivalutazione monetaria. La decisione segna un ulteriore passo avanti nella tutela dei diritti dei lavoratori precari del comparto scolastico.