Rientro nel ruolo di provenienza per i docenti: la normativa e la procedura

Il personale docente che ha ottenuto un passaggio di ruolo può richiedere il rientro nel ruolo di provenienza. Vediamo come.

16 marzo 2026 09:45
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Questa possibilità è regolata dalle norme sulla mobilità docenti 2026/2027 e prevede passaggi specifici per presentare istanza all'ufficio scolastico competente.

Normativa vigente sul rientro nel ruolo di provenienza

Ai sensi dell'art. 515 del D.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, il docente che ha effettuato un passaggio di ruolo può, attraverso una specifica domanda, essere restituito alla funzione precedente. Questa operazione deve avvenire nell'ambito della provincia di ex titolarità e ha effetto a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta.

Tale facoltà è confermata dal CCNI mobilità e ribadita dall'ordinanza ministeriale n. 43 del 12 marzo 2026. La norma specifica che il docente che rientra assume la medesima posizione giuridica ed economica che avrebbe maturato se non avesse mai lasciato il ruolo originario.

Tempi e modalità per la domanda di restituzione

La richiesta di rientro nel ruolo di provenienza deve essere inoltrata esclusivamente durante il primo anno di servizio nel nuovo ruolo, periodo che coincide solitamente con l'anno di formazione e prova.

Per l'anno scolastico 2026/2027, la procedura segue scadenze precise:

  • Destinatario: Il dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) della provincia di precedente titolarità.

  • Metodo di invio: Utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC), in conformità con il Codice dell'amministrazione digitale.

  • Scadenza: L'istanza va presentata entro e non oltre il 22 aprile 2026, ovvero quindici giorni prima del termine ultimo per la comunicazione dei dati al sistema SIDI.

Condizioni e disponibilità dei posti per il personale

L'accoglimento della domanda è strettamente subordinato alla presenza di posti vacanti e disponibili destinati alle operazioni di mobilità. La restituzione al ruolo precedente avviene solo dopo che si sono concluse le normali procedure di trasferimento e a condizione che il docente non abbia presentato altre domande di mobilità per l'anno in corso.

In assenza di posti disponibili nella provincia di ex titolarità, il docente non potrà ottenere la restituzione e rimarrà nel ruolo attualmente ricoperto.

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