Ripetizioni private agli alunni del proprio istituto: i rischi reali tra censura e sanzioni

Quadro normativo sulle lezioni private nella scuola pubblica, con un focus su limiti di liceità, conflitto di interessi e sanzioni.

A cura di Redazione Redazione
13 luglio 2026 20:00
Ripetizioni private agli alunni del proprio istituto: i rischi reali tra censura e sanzioni -
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Le lezioni private svolte dai docenti pubblici richiedono un'attenta valutazione legale. Il presente contributo esamina il regime autorizzativo e le conseguenze sul piano della responsabilità disciplinare, definendo i confini tra attività consentite e illeciti amministrativi.

Lezioni private e funzione docente nella scuola pubblica: limiti di liceità, conflitto di interessi e responsabilità disciplinare

Il tema delle lezioni private impartite dai docenti della scuola pubblica si colloca all’incrocio tra diritto scolastico, pubblico impiego e responsabilità disciplinare. La questione non può essere risolta nei termini semplificati di una alternativa secca tra liceità e divieto: l’ordinamento, infatti, ammette in via generale spazi di attività privata del docente, ma li sottopone a una disciplina restrittiva, volta a impedire che l’interesse economico individuale interferisca con l’esercizio imparziale della funzione educativa e valutativa.

La regola più netta è quella posta dall’art. 508 del Testo unico della scuola, come richiamata anche nella prassi amministrativa scolastica: al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. Attorno a tale divieto si sviluppa un regime di controlli, autorizzazioni e possibili sanzioni che rende il fenomeno delle lezioni private giuridicamente rilevante non solo sul piano deontologico, ma anche su quello disciplinare e patrimoniale.

Il fondamento normativo: l’art. 508 d.lgs. n. 297/1994

La fonte speciale di riferimento è l’art. 508 del d.lgs. n. 297/1994, dedicato alle incompatibilità del personale scolastico.

La giurisprudenza di legittimità ha ribadito lo stesso impianto, precisando che per il personale docente l’insegnamento privato è “circondato da limiti e in qualche caso anche da divieti”, tra cui il divieto di lezioni agli alunni del proprio istituto, l’obbligo di informazione al dirigente e il potere di quest’ultimo di vietare o interrompere l’attività.

Ne deriva che il sistema delineato dall’art. 508 non contiene un divieto assoluto di lezioni private, ma una disciplina selettiva: divieto diretto per gli alunni del proprio istituto; ammissibilità condizionata per gli altri casi.

La liceità condizionata delle lezioni private

La prima conclusione, sul piano sistematico, è che il docente può svolgere lezioni private, ma solo entro limiti rigorosi. La Corte d’appello di Salerno ha chiarito che l’art. 508, comma 15, d.lgs. n. 297/1994 esprime il principio per cui non esiste una incompatibilità assoluta tra funzione docente e attività libero-professionale; al tempo stesso, la compatibilità va verificata in concreto dal dirigente scolastico, tenendo conto dell’assenza di pregiudizio per l’attività didattica e della compatibilità con l’orario di insegnamento e di servizio.

Nello stesso senso, la Cassazione ha affermato che ai docenti scolastici è consentito, previa autorizzazione, l’esercizio di libere professioni compatibili con la funzione docente; tuttavia, l’autorizzazione non elimina il limite generale del conflitto di interessi, anche solo potenziale.

Questo assetto consente di distinguere tre ipotesi:

  1. lezioni private agli alunni del proprio istituto: vietate in via diretta;

  2. lezioni private ad alunni esterni o provenienti da altri istituti: astrattamente consentite, ma soggette a informazione, comunicazione dei nominativi e controllo del dirigente;

  3. attività professionali o incarichi retribuiti più ampi: leciti solo se previamente autorizzati e non incompatibili con i doveri d’ufficio né con l’imparzialità della funzione pubblica.

Il coordinamento tra art. 508 d.lgs. n. 297/1994 e art. 53 d.lgs. n. 165/2001

Il problema interpretativo centrale riguarda il rapporto tra la disciplina speciale della scuola e quella generale del pubblico impiego.

La Corte d’appello di Salerno ha escluso che l’art. 508, comma 15, costituisca una lex specialis integralmente derogatoria dell’art. 53, commi 7 e 8, d.lgs. n. 165/2001. Le due disposizioni, piuttosto, devono essere coordinate. Secondo tale ricostruzione:

  • l’art. 508 regola la compatibilità generale tra docenza e libera professione;

  • l’art. 53 disciplina i singoli incarichi retribuiti, imponendo la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.

L’art. 53 prevede infatti che:

“I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.”

La conseguenza è duplice. Da un lato, il docente non è sottratto al regime generale di controllo degli incarichi retribuiti; dall’altro, l’autorizzazione non ha natura meramente formale, ma richiede una verifica preventiva di compatibilità e di assenza di conflitto di interessi.

La ratio del divieto: imparzialità, terzietà della valutazione e buon andamento

Il divieto di lezioni private agli alunni del proprio istituto non è una scelta casuale o paternalistica: esso risponde a una precisa logica di garanzia dell’interesse pubblico.

Le fonti normative e giurisprudenziali convergono nel valorizzare il principio per cui il pubblico dipendente deve essere preservato da condizionamenti esterni suscettibili di alterare l’imparzialità dell’azione amministrativa. La Cassazione del 2025 collega espressamente il divieto di attività in conflitto di interessi alla “necessità di coerenza tra servizio pubblico e doveri primari di fedeltà”, richiamando l’art. 98 Cost.

Nel settore scolastico, tale ratio assume una valenza ancora più intensa. Il docente non è soltanto un prestatore d’opera intellettuale, ma il titolare di un potere valutativo incidente sul percorso formativo dello studente. Consentire un rapporto economico privato con l’alunno del proprio istituto significherebbe esporre la funzione valutativa al sospetto di parzialità, favoritismo o indebita pressione economica sulle famiglie.

In altri termini, il divieto è stabilito per evitare che l’attività privata:

  • comprometta la neutralità del docente;

  • condizioni la libertà di scelta delle famiglie;

  • alteri la fiducia nella correttezza di verifiche, scrutini ed esami;

  • trasformi la posizione pubblica in leva per un’utilità privata.

Il conflitto di interessi come limite generale

Anche quando le lezioni private o le altre attività professionali non riguardino studenti del proprio istituto, resta fermo il limite del conflitto di interessi.

La Cassazione ha chiarito che dall’intero impianto normativo “si colga un generale divieto di svolgere attività che siano in conflitto di interessi anche potenziale rispetto all’impiego pubblico e – per quanto qui rileva – alla docenza”, precisando che la violazione di tale limite integra “inadempimento e possibile illecito disciplinare”.

Il principio ha portata generale: l’autorizzazione eventualmente rilasciata dal dirigente scolastico contiene sempre, anche implicitamente, il limite del divieto di svolgere attività in conflitto, concreto o potenziale, con l’amministrazione di appartenenza. Ne segue che il docente non può invocare l’autorizzazione per neutralizzare ex post profili di incompatibilità che l’ordinamento considera strutturalmente rilevanti.

L’obbligo di previa autorizzazione e il controllo del dirigente scolastico

Le norme attribuiscono al dirigente scolastico un ruolo centrale.

Sul piano della disciplina speciale, il docente che assume lezioni private deve informare il dirigente e comunicare i nominativi degli allievi e la loro provenienza; il dirigente può vietare l’attività o interdirne la prosecuzione, sentito il consiglio di istituto.

Sul piano del pubblico impiego generale, l’autorizzazione agli incarichi retribuiti è condizione di liceità, e l’amministrazione è tenuta a verificare in via preventiva l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

La giurisprudenza di merito ha inoltre affermato che, per il personale docente, l’autorizzazione deve essere preventiva e che non sono ammissibili rinnovi taciti; la verifica di compatibilità deve poter essere rinnovata in relazione alle concrete condizioni didattiche e organizzative di ciascun anno scolastico. La mancanza di autorizzazione preventiva impedisce dunque all’amministrazione di compiere il giudizio ex ante richiesto dalla legge.

L’illecito: quando le lezioni private diventano disciplinarmente rilevanti

La violazione del divieto di impartire lezioni agli alunni del proprio istituto integra un fatto disciplinarmente rilevante.

Particolarmente significativa è la vicenda ricostruita nel documento giornalistico basato sulla giurisprudenza di legittimità: una docente, sanzionata per aver impartito lezioni private ai propri alunni, ha visto confermata la legittimità della censura, mentre è stata annullata la sospensione di un giorno non per insussistenza del fatto, ma per incompetenza dell’organo che l’aveva irrogata.

Il dato è importante: la condotta è stata ritenuta disciplinarmente illecita, ma il procedimento sanzionatorio deve rispettare le regole di competenza previste dall’art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001 e dalla disciplina speciale scolastica.

Le sanzioni disciplinari applicabili

Il sistema disciplinare del personale scolastico resta fondato, nelle more della disciplina negoziale specifica, sulle sanzioni previste dal d.lgs. n. 297/1994, richiamate anche dalla giurisprudenza di legittimità. A ciò si aggiunge il quadro generale del CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, che ribadisce criteri di gradualità e proporzionalità nella scelta della sanzione, tenendo conto dell’intenzionalità, del danno, del ruolo rivestito, della recidiva e del possibile coinvolgimento di minori.

Le sanzioni possono comprendere:

  • rimprovero verbale;

  • rimprovero scritto o censura;

  • multa;

  • sospensione dal servizio con privazione della retribuzione.

La concreta misura dipende dalla gravità del fatto. Nel caso di lezioni private impartite a studenti del proprio istituto almeno la censura è stata giudicata proporzionata e legittima.

La competenza disciplinare: dirigente scolastico o Ufficio procedimenti disciplinari

Un profilo tecnico di particolare rilievo è la competenza all’irrogazione delle sanzioni.

La Cassazione ha affermato che, nel pubblico impiego privatizzato e con specifico riferimento anche al personale docente, la competenza va determinata in base alla sanzione edittale astrattamente prevista per la fattispecie, non in base alla misura che l’amministrazione ritiene in concreto di applicare. Da ciò discende che, quando la fattispecie è astrattamente punibile con sanzioni superiori al limite di competenza del dirigente, il procedimento deve essere gestito dall’Ufficio per i procedimenti disciplinari.

In questa prospettiva si spiega la giurisprudenza che ha annullato una sospensione di un giorno irrogata dal dirigente scolastico pur in presenza di un fatto disciplinarmente sussistente: la sanzione era stata adottata da organo incompetente, con violazione delle garanzie procedimentali di terzietà.

Le conseguenze patrimoniali: riversamento del compenso e responsabilità erariale

Oltre al piano disciplinare, la violazione degli obblighi autorizzatori può produrre effetti patrimoniali.

L’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 dispone che, in caso di incarichi retribuiti svolti senza previa autorizzazione, “il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato” all’amministrazione di appartenenza. Il successivo comma 7-bis stabilisce che l’omissione del versamento da parte del dipendente costituisce ipotesi di responsabilità erariale.

La Corte d’appello di Salerno ha qualificato la disciplina dell’art. 53 come imperativa e inderogabile, sottolineando che la sua funzione è quella di garantire l’obbligo di esclusività del pubblico dipendente, fondato sugli artt. 97 e 98 Cost.

Pertanto, il docente che svolga attività retribuite senza autorizzazione rischia non solo la sanzione disciplinare, ma anche:

  • il riversamento del compenso percepito;

  • la possibile responsabilità erariale in caso di omesso versamento.

Il significato del divieto nel sistema scolastico

Il divieto di lezioni private agli alunni del proprio istituto va letto come presidio di sistema. Esso non tutela soltanto l’amministrazione in senso astratto, ma anche la correttezza della relazione educativa.

Il rapporto tra studente e docente, quando si trasferisce su un piano privatistico retribuito all’interno del medesimo contesto scolastico, rischia di produrre una torsione del ruolo istituzionale: il docente può apparire, anche solo esternamente, portatore di un duplice interesse, pubblico e privato, in rapporto al medesimo alunno. È precisamente questo rischio che l’ordinamento mira a prevenire con il divieto, con l’obbligo di comunicazione e con il potere di interdizione del dirigente.

La disciplina, dunque, non reprime in sé l’attività didattica privata, ma impedisce che essa si sviluppi in un’area in cui la commistione tra funzione pubblica e interesse economico individuale diventerebbe incompatibile con la terzietà dell’istituzione scolastica.

Conclusioni

Il quadro normativo e giurisprudenziale consente di formulare alcune conclusioni nette.

In primo luogo, il docente non è destinatario di un divieto assoluto di lezioni private. L’ordinamento ne ammette lo svolgimento, ma entro una logica di liceità condizionata.

In secondo luogo, esiste un divieto espresso e non derogabile di impartire lezioni private agli alunni del proprio istituto, accompagnato dall’obbligo di informare il dirigente scolastico, di comunicare i nominativi degli allievi e dalla possibilità, per il dirigente, di vietare o interrompere l’attività.

In terzo luogo, anche al di fuori di tale divieto specifico, resta operante il limite generale del conflitto di interessi, concreto o potenziale, che costituisce parametro decisivo per la legittimità dell’attività privata del docente.

Infine, la violazione delle regole poste dall’art. 508 e dall’art. 53 espone il docente a un sistema articolato di conseguenze: interdizione dell’attività, responsabilità disciplinare, eventuale invalidità degli incarichi non autorizzati, obbligo di riversamento dei compensi e possibile responsabilità erariale.

La ratio del divieto, in definitiva, è preservare l’essenza pubblica della funzione docente: imparzialità, affidabilità della valutazione, buon andamento dell’istituzione scolastica e fiducia delle famiglie nel carattere non mercificabile del rapporto educativo.

Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)

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